Domande frequenti · 67 risposte — SCUDERIA 76 SRL
Esplora 67 risposte alle domande frequenti su Vendita, Acquisto veicoli usati, Finanziamento di SCUDERIA 76 SRL a Milano. Categorie incluse: vendita, acquisto veicoli usati, finanziamento, garanzie. Tutti i contenuti sono curati per il mercato italiano e aggiornati periodicamente, con riferimenti pratici per acquisto, vendita, finanziamento, garanzie e noleggio.
Tutte le risposte alle domande più comuni sui servizi di Scuderia 76 a Milano: acquisto, finanziamento, garanzie e assistenza.
67 risposte divise in 4 categorie.
Vendita
Sì. È possibile acquistare veicoli nuovi e usati presso la nostra sede, con assistenza completa nella scelta, nella valutazione dell’eventuale permuta e nelle pratiche amministrative. Il contratto di vendita riporterà in modo trasparente prezzo, dotazioni, servizi opzionali e tempi di consegna. Per le pratiche gestite da SCUDERIA 76 SRL il passaggio di proprietà viene curato tramite Sportello Telematico dell’Automobilista/ACI-PRA, con trascrizione entro i termini di legge (art. 94 Codice della Strada). Tutele e garanzie. Se acquisti come consumatore (persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività professionale), si applica la garanzia legale di conformità prevista dagli artt. 128-135 del Codice del Consumo: 24 mesi dalla consegna, riducibili a 12 mesi per i beni usati solo con accordo specifico e scritto. In caso di difetto di conformità, hai diritto ai rimedi di legge (riparazione o sostituzione; in alternativa, riduzione del prezzo o risoluzione nei casi previsti). Eventuali garanzie commerciali aggiuntive sono facoltative e non limitano la garanzia legale; le relative condizioni sono fornite su supporto durevole ai sensi dell’art. 133 del Codice del Consumo. Se acquisti come professionista o impresa (B2B), non si applica il Codice del Consumo: valgono le norme del Codice Civile sui vizi della cosa venduta (artt. 1490-1495 c.c.), con obbligo di denuncia entro 8 giorni dalla scoperta e azione entro un anno dalla consegna, salvo diversi accordi contrattuali. Acquisti a distanza o fuori dai locali. Se il contratto è concluso a distanza (online/telefono) o fuori dai locali commerciali, hai diritto di recesso entro 14 giorni senza necessità di motivazione (D.Lgs 21/2014). Se il contratto è firmato in concessionaria, il recesso non si applica. Alcune eccezioni di legge possono valere: il cliente può verificare gli aggiornamenti normativi o contattare SCUDERIA 76 SRL per dettagli attuali. Esempi pratici: - Usato e garanzia legale: acquisti un’auto usata con garanzia legale concordata a 12 mesi; dopo 6 mesi emerge un difetto preesistente. Hai diritto alla riparazione senza spese; se non praticabile in tempi ragionevoli, puoi chiedere riduzione del prezzo o, nei casi gravi, la risoluzione. - Acquisto a distanza: concludi il contratto online e ricevi il veicolo a casa. Entro 14 giorni puoi recedere, restituendo il veicolo secondo le istruzioni ricevute e nel rispetto delle condizioni di legge. Per casi specifici (es. documenti richiesti, tempi di consegna, condizioni delle eventuali garanzie commerciali), ti invitiamo a contattare direttamente il dealer.
Sì, è possibile vedere il veicolo in salone e, di norma, effettuare un test drive previo appuntamento e disponibilità. La prova è organizzata in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle policy interne e delle normative vigenti. Per prenotare un test drive ti verrà richiesto: - patente di guida in corso di validità (categoria idonea al veicolo) e un secondo documento di identità; - firma del modulo di accettazione delle condizioni di prova (che illustra durata, percorso, copertura assicurativa e eventuali franchigie); - eventuale deposito cauzionale o pre-autorizzazione, se prevista dalla policy del punto vendita. I dati personali saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs 196/2003 come aggiornato (informativa privacy disponibile in sede). La circolazione durante il test drive è coperta dalla polizza RC Auto del concessionario; eventuali franchigie/deduzioni per danni, e le sanzioni per violazioni del Codice della Strada commesse durante la guida, restano a carico del conducente secondo quanto indicato nel modulo di prova. Per vetture nuove non ancora immatricolate, la prova potrà avvenire su un veicolo demo di caratteristiche analoghe. La possibilità di provare un’auto non limita i tuoi diritti in caso di acquisto: per i consumatori, si applica la garanzia legale di conformità di 24 mesi ai sensi degli artt. 128-135 del Codice del Consumo (durata ex art. 132), riducibile fino a 12 mesi per i veicoli usati solo con accordo scritto. Restano inoltre ferme le tutele per vizi occulti previste dal Codice Civile nei rapporti non consumer. Se concludi il contratto in showroom, non si applica il diritto di ripensamento. Per contratti conclusi a distanza o fuori dei locali commerciali, può spettare il diritto di recesso entro 14 giorni (D.Lgs 21/2014), salvo eccezioni di legge; il cliente può verificare gli aggiornamenti normativi o contattare SCUDERIA 76 SRL per dettagli attuali. Esempi pratici: - Vuoi provare una citycar automatica usata: prenoti, presenti patente e documento, firmi le condizioni; percorri un itinerario stabilito di circa 15–20 minuti. Eventuali multe per infrazioni commesse durante la prova restano a tuo carico. - Stai valutando un SUV nuovo configurato online: se concludi l’acquisto a distanza, potresti avere il recesso di 14 giorni; in salone, puoi invece testare una vettura demo simile e concludere senza diritto di ripensamento. Per disponibilità veicoli, condizioni specifiche del test drive e chiarimenti sui tuoi diritti, ti invitiamo a contattare direttamente il nostro team: saremo lieti di assisterti caso per caso.
Sì. Per i clienti consumatori (persona fisica che acquista per scopi estranei all’attività professionale), ogni vettura venduta gode della garanzia legale di conformità prevista dagli artt. 128-135 del Codice del Consumo. La durata è di 24 mesi dalla consegna; per i veicoli usati le parti possono concordare per iscritto una durata non inferiore a 12 mesi. La garanzia copre i difetti di conformità esistenti al momento della consegna che si manifestano nel periodo di responsabilità del venditore. I rimedi previsti dalla legge sono, in via primaria, riparazione o sostituzione senza spese (inclusi ricambi, manodopera e trasporto). Se questi rimedi sono impossibili o eccessivamente onerosi, il cliente può chiedere una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, nei casi e con i limiti stabiliti dal Codice del Consumo. Ambito di applicazione: la garanzia legale di conformità si applica alle vendite B2C. Per gli acquisti effettuati da professionisti/aziende (B2B) non si applica il Codice del Consumo; trovano invece applicazione le garanzie per vizi della cosa venduta previste dagli artt. 1490-1495 del Codice Civile, con termini e rimedi differenti. In operazioni di mera intermediazione/conto vendita per conto di privati, possono valere regole diverse: chiedete sempre chiarimenti prima dell’acquisto. Garanzie commerciali/estese: oltre alla garanzia legale, possono essere offerte garanzie convenzionali (del venditore o di terzi), facoltative e aggiuntive. Queste non sostituiscono né limitano i diritti derivanti dalla garanzia legale e sono regolate dalle rispettive condizioni scritte (durata, coperture, franchigie, esclusioni, obblighi di manutenzione). Verificate sempre il certificato di garanzia commerciale prima di aderire. Esempi pratici: - Un privato acquista un’auto usata e, dopo 6 mesi, emerge un guasto al cambio non dovuto a uso improprio. Il cliente ha diritto, ai sensi del Codice del Consumo, alla riparazione senza spese; se non possibile, potrà valutare riduzione del prezzo o risoluzione. - Un’impresa acquista un veicolo per uso professionale e dopo 3 mesi riscontra un vizio. Non si applica la garanzia legale di conformità B2C; si applicano invece le tutele per vizi del Codice Civile, con oneri e termini diversi per la denuncia. Per le pratiche gestite da SCUDERIA 76 SRL illustriamo sempre in forma scritta la tipologia di garanzia applicabile (legale e, se presente, commerciale), la durata e le relative condizioni. Le norme sono soggette ad aggiornamenti: il cliente può verificare gli aggiornamenti normativi o contattare SCUDERIA 76 SRL per dettagli attuali e per valutare il proprio caso specifico.
Sì. È possibile concludere l’acquisto interamente a distanza, nel rispetto della disciplina sui contratti a distanza prevista dal Codice del Consumo (D.Lgs 206/2005, artt. 49-59, come modificati dal D.Lgs 21/2014). Prima della conclusione, riceverai tutte le informazioni precontrattuali obbligatorie (art. 49) e la conferma del contratto su supporto durevole (art. 51). Come funziona in pratica: - Videoperizia e documenti: puoi visionare il veicolo tramite video/chiamata e ricevere foto, report tecnici e storico manutenzioni disponibili. Lo scambio documentale avviene in sicurezza e nel rispetto del GDPR, secondo informativa privacy disponibile sul nostro sito. - Contratto e pagamenti: il contratto può essere firmato a distanza; sono ammessi bonifico e, se disponibile, finanziamento con istruttoria digitale (salvo approvazione). Costi di consegna e tempi stimati sono indicati prima dell’acquisto. - Trasferimento di proprietà: il passaggio viene eseguito tramite PRA/STA. Alcuni atti richiedono la firma autenticata (Comune/notaio/STA) o, ove previsto, firma elettronica qualificata; possiamo coordinare la procedura a distanza con appuntamenti presso uffici locali o tramite corriere per la raccolta degli originali. Il cliente può verificare gli aggiornamenti normativi o contattare SCUDERIA 76 SRL per dettagli attuali. - Consegna: puoi scegliere il ritiro in sede o la consegna a domicilio con vettore assicurato; responsabilità, costi e tempistiche sono indicati nel contratto. Diritti del consumatore (acquisto come privato): - Diritto di recesso: 14 giorni dal ricevimento del veicolo (art. 52). Il recesso non si applica ai professionisti. In caso di recesso, potresti essere responsabile della diminuzione di valore derivante da un uso diverso da quello necessario a verificare natura e funzionamento (art. 57, co. 2). Salvo diversa indicazione precontrattuale, i costi di restituzione sono a tuo carico (art. 57). Il rimborso avviene entro 14 giorni, con facoltà per il venditore di trattenerlo finché non riceve il bene o prova di spedizione (art. 56). - Garanzia legale di conformità: 24 mesi per il nuovo; per l’usato può essere pattuita la limitazione a non meno di 12 mesi (artt. 128-135), con rimedi di riparazione, sostituzione, riduzione del prezzo o risoluzione, secondo legge. Esempi: (1) Vivi a Roma e acquisti un usato da Milano: firmi a distanza, paghi con bonifico, ricevi a domicilio; se sei consumatore, puoi recedere entro 14 giorni con restituzione del veicolo. (2) Sei un’impresa che acquista un veicolo N1: il recesso non si applica, ma resta la garanzia legale se la normativa consumeristica non è applicabile. Per casi specifici o esigenze particolari (firma, deleghe, tempi e costi di trasporto), contattaci: ti forniremo istruzioni operative e aggiornamenti normativi.
Proponiamo sia auto nuove sia vetture usate, incluse le cosiddette “Km0”. Le Km0 sono normalmente già immatricolate a nome del concessionario, con chilometraggio molto basso: dal punto di vista amministrativo e della garanzia sono assimilate all’usato e prevedono il passaggio di proprietà al PRA. Garanzie e tutele del consumatore - Garanzia legale di conformità: per i consumatori, ai sensi degli artt. 128-135 del Codice del Consumo e, in particolare, dell’art. 132, la durata è di 24 mesi dalla consegna. Per i beni usati/Km0 le parti possono concordare per iscritto una durata non inferiore a 12 mesi. La garanzia legale è sempre a carico del venditore e tutela da difetti di conformità non imputabili all’uso scorretto. - Garanzia convenzionale del costruttore: può essere presente su vetture nuove (e talvolta residua su Km0/usate recenti), ma non sostituisce né limita la garanzia legale del venditore. Vendita in sede o a distanza - Acquisti in sede: non si applica il diritto di recesso. - Acquisti a distanza o fuori dai locali commerciali: può operare il diritto di recesso entro 14 giorni ai sensi del D.Lgs 21/2014, salvo eccezioni di legge (es. beni personalizzati). In caso di dubbi, il cliente può verificare gli aggiornamenti normativi o contattare SCUDERIA 76 SRL per dettagli attuali. Esempi pratici 1) Auto nuova: ordini una vettura da immatricolare a tuo nome. Alla consegna decorrono 24 mesi di garanzia legale; potresti avere, in aggiunta, una garanzia convenzionale del costruttore (es. 24/36 mesi secondo il marchio). 2) Auto Km0: acquisti un’auto già immatricolata con 100 km. Il trasferimento richiede passaggio di proprietà al PRA. Hai la garanzia legale di 24 mesi, salvo accordo scritto che la riduca (non sotto i 12 mesi). Può permanere anche parte della garanzia del costruttore, se ancora valida. In sintesi - Nuove: prima immatricolazione a tuo nome; garanzia legale 24 mesi. - Usate/Km0: già immatricolate; passaggio di proprietà; garanzia legale fino a 24 mesi (riducibile a non meno di 12 mesi se concordato per iscritto). Per casi specifici (es. disponibilità, condizioni di garanzia, modalità di acquisto in sede o a distanza), ti invitiamo a contattarci direttamente: potremo verificare insieme la soluzione più adatta e fornirti documenti e condizioni contrattuali aggiornati.
Sì. Prima della consegna, ogni veicolo è sottoposto a controlli tecnici e funzionali proporzionati all’età e al chilometraggio. Per le vendite gestite da SCUDERIA 76 SRL, le verifiche includono normalmente: - controlli di sicurezza e funzionamento (freni, sterzo, luci, pneumatici, sistemi di ritenuta, eventuali spie e diagnosi elettroniche); - verifica di fluidi e livelli, stato di batteria e impianto di ricarica; - congruità chilometrica e coerenza documentale (libretto di circolazione, eventuale storico manutenzioni, ultimo esito di revisione, ove disponibili); - prova su strada, se pertinente e in condizioni di sicurezza. Se emergono criticità, si procede agli interventi di ripristino necessari o se ne dà evidenza al cliente nel contratto. Questi controlli mirano a consegnare un veicolo conforme e sicuro, ma non equivalgono a una “certificazione d’assenza di qualsiasi difetto”, soprattutto su componenti soggette a normale usura (ad es. pastiglie freno, pneumatici, spazzole tergi) entro tolleranze adeguate a età e chilometri. Restano in ogni caso fermi i diritti di legge: per gli acquisti effettuati da consumatori, si applica la garanzia legale di conformità ai sensi degli artt. 128-135 del Codice del Consumo (D.Lgs 206/2005), di 24 mesi dalla consegna. Per i beni usati la durata può essere concordemente ridotta, ma non oltre il limite minimo di 12 mesi, con pattuizione espressa. In presenza di un difetto di conformità, il consumatore ha diritto, senza spese, alla riparazione o sostituzione; se non possibili o sproporzionate, alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto. Esempi pratici: - se entro pochi mesi dalla consegna il climatizzatore smette di funzionare per un difetto non dovuto a uso improprio o normale usura, il cliente potrà richiedere la riparazione in garanzia legale senza costi; - se durante il controllo pre-consegna si rileva una batteria non efficiente, si procede alla sostituzione prima della consegna o si concorda l’intervento con il cliente. Per acquisti da parte di professionisti (B2B) trovano invece applicazione, in via principale, le norme del Codice Civile sui vizi della cosa venduta (artt. 1490-1495 c.c.), salvo diverse garanzie convenzionali eventualmente offerte, che in ogni caso non limitano i diritti inderogabili del consumatore quando applicabili. La normativa può essere soggetta ad aggiornamenti: il cliente può verificare gli aggiornamenti normativi o contattare SCUDERIA 76 SRL per dettagli attuali e per ricevere il programma di controlli previsto per il veicolo di interesse. Per casi specifici, consigliamo di contattarci direttamente.
Sì. Mettiamo a disposizione lo storico manutentivo dei veicoli usati quando reperibile e nel rispetto della normativa privacy. La disponibilità e il livello di dettaglio dipendono dalle informazioni fornite dai precedenti proprietari, dalle officine che hanno eseguito gli interventi e dai sistemi delle case costruttrici (libretti digitali). In ottica di trasparenza, forniamo informazioni chiare e non ingannevoli ai sensi degli artt. 20-22 del Codice del Consumo (D.Lgs 206/2005) e, per le vendite a distanza o fuori dai locali, le informazioni precontrattuali richieste dal D.Lgs 21/2014. Cosa possiamo mostrarti, se disponibile: - estratti del libretto di manutenzione (cartaceo o digitale); - report degli interventi registrati in rete ufficiale (date, chilometraggio, tipologia intervento); - copie di fatture o ricevute di officine indipendenti con oscuramento dei dati personali; - esiti di check tecnici effettuati prima della vendita. Per ragioni di tutela dei dati (Reg. UE 2016/679 – GDPR e D.Lgs 196/2003 aggiornato), eventuali documenti conterranno solo informazioni riferite al veicolo; nominativi, recapiti e altri dati di precedenti intestatari o officine verranno oscurati. Lo storico disponibile può non essere completo (ad esempio, interventi svolti presso officine non collegate ai portali delle case potrebbero non risultare). In ogni caso, i tuoi diritti sulla garanzia legale di conformità restano invariati ai sensi degli artt. 128-135 del Codice del Consumo: eventuali difetti di conformità non esclusi o chiaramente comunicati prima dell’acquisto danno diritto ai rimedi di legge. Esempi pratici: - Vettura con tagliandi in rete ufficiale: forniamo la stampa dello storico digitale con date, chilometri e tipologia di intervento; i dati personali dei precedenti intestatari non compaiono. - Vettura d’importazione con storico parziale: consegniamo quanto in nostro possesso (ricevute recenti, controlli interni) e segnaliamo l’eventuale necessità di verifica presso la rete ufficiale della marca. Come richiederlo: prima della firma, puoi chiedere di visionare lo storico disponibile in salone o riceverne copia digitale. Per le pratiche gestite da SCUDERIA 76 SRL, in caso di vendita online o a distanza, inviamo la documentazione precontrattuale pertinente ai sensi del D.Lgs 21/2014. Per situazioni specifiche o per verificare eventuali aggiornamenti normativi, ti invitiamo a contattarci direttamente: saremo lieti di fornire chiarimenti e la documentazione disponibile sul singolo veicolo.
Sì. Per ogni vettura proponiamo e documentiamo il chilometraggio dichiarato attraverso verifiche e fonti oggettive. In particolare: consultiamo i dati registrati in sede di revisione periodica presso la Motorizzazione Civile (in attuazione della Dir. 2014/45/UE e del D.M. 214/2017, i chilometri vengono annotati sul certificato di revisione e nella banca dati MCTC), analizziamo lo storico dei tagliandi/manutenzioni e, quando disponibili, perizie e report diagnostici. Il valore rilevato è riportato in contratto/fattura e nella documentazione consegnata al cliente. Alterare o occultare il chilometraggio è una pratica illecita e sanzionabile; una comunicazione non veritiera potrebbe costituire pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20-22 del Codice del Consumo. Per questo adottiamo procedure interne di controllo e invitiamo i clienti a verificare i dati di revisione tramite i canali ufficiali (es. banca dati della Motorizzazione). Se, nonostante le cautele, emergesse una difformità rilevante tra chilometraggio dichiarato e chilometraggio reale, per l’acquirente consumatore trovano applicazione la garanzia legale di conformità di 24 mesi prevista dagli artt. 128-135 del Codice del Consumo (riducibile a 12 mesi per beni usati se concordata espressamente). Il chilometraggio è un elemento essenziale di conformità: in caso di non conformità sono previsti i rimedi di cui all’art. 130 (ripristino della conformità, riduzione del prezzo o risoluzione del contratto), fermo restando l’obbligo di segnalare il difetto entro termini di legge (di regola entro due mesi dalla scoperta). Per acquisti effettuati da professionisti o imprese, si applicano le tutele del Codice Civile sui vizi (artt. 1490-1495). Il cliente può verificare eventuali aggiornamenti normativi o contattare SCUDERIA 76 SRL per dettagli attuali. Esempi pratici: - Acquisto di un’auto usata del 2019: il dato chilometrico sul certificato di revisione 2023 coincide con quello in contratto. Nessuna anomalia. - Dopo l’acquisto, il cliente nota che il dato storico tagliandi di un’officina estera non coincide: si apre una verifica incrociando i dati MCTC e la documentazione. Se emerge una non conformità, si attivano i rimedi previsti dalla legge (riduzione prezzo o, nei casi gravi, risoluzione). Per casi specifici o veicoli d’importazione con storico parziale, vi invitiamo a contattarci per una verifica documentale completa prima dell’acquisto.
Sì. Puoi richiedere una diagnosi/pre‑acquisto su un veicolo usato prima di concludere l’acquisto. Accettiamo sia verifiche effettuate presso le nostre strutture o officine partner, sia controlli a cura di un tuo meccanico di fiducia, nel rispetto di alcune regole operative per sicurezza e coperture assicurative. Modalità e condizioni principali: - Dove: la verifica può svolgersi presso la nostra officina o una struttura partner; in alternativa, possiamo autorizzare il trasferimento temporaneo del veicolo presso un’officina esterna indicata dal cliente, con nostro accompagnamento o altra misura idonea, previo accordo scritto. - Costi: salvo diverso accordo, i costi della perizia pre‑acquisto sono a carico del richiedente. Il perito/terzo incaricato deve essere abilitato e coperto da idonea polizza RC professionale. - Limiti tecnici: consentiamo ispezioni visive, prova su strada (con nostro personale/assicurazione) e lettura diagnosi OBD. Smontaggi o interventi invasivi sono possibili solo con autorizzazione scritta; non è ammesso alcun intervento che possa alterare lo stato del veicolo senza nostro consenso. - Responsabilità e dati: eventuali danni causati durante la perizia presso terzi sono a carico dell’operatore che esegue il controllo. Qualsiasi accesso ai sistemi del veicolo avverrà nel rispetto della normativa privacy applicabile (GDPR e D.Lgs 196/2003 aggiornato), limitando i dati trattati a quanto strettamente necessario. Resta inteso che un controllo pre‑acquisto non limita né esclude i diritti del consumatore sulla garanzia legale di conformità prevista dagli artt. 128–135 del Codice del Consumo: in caso di acquisto da professionista, il bene è coperto per 24 mesi (per l’usato la durata può essere ridotta fino a 12 mesi solo con accordo espresso). Se l’acquisto avviene a distanza o fuori dai locali commerciali, possono inoltre applicarsi i diritti di recesso del D.Lgs 21/2014; il cliente può verificare gli aggiornamenti normativi o contattare SCUDERIA 76 SRL per dettagli attuali. Esempi pratici: - Porti il tuo meccanico in salone: effettua ispezione visiva, prova su strada con nostro incaricato e diagnosi OBD in sede; sostieni solo i costi della perizia. - Preferisci un’officina esterna: autorizziamo l’uscita del veicolo con nostro personale; dall’esito emergono freni usurati e concordiamo l’intervento prima della consegna. Per prenotare la diagnosi e definire tempi, costi e modalità operative, ti invitiamo a contattarci direttamente: valuteremo il caso specifico e ti forniremo tutta la documentazione necessaria.
Accettiamo metodi di pagamento tracciabili e conformi alla normativa italiana. Le opzioni disponibili vengono confermate in sede di proposta d’acquisto, anche in base alle policy interne e ai limiti operativi dei circuiti di pagamento. - Bonifico bancario SEPA: modalità raccomandata per il saldo. La consegna del veicolo avviene dopo l’effettivo accredito. Indicheremo causale, IBAN e intestatario corretti. - Pagamenti elettronici (carte di debito/credito, POS): in ottemperanza all’obbligo di accettazione dei pagamenti elettronici (art. 15 D.L. 179/2012, come modificato dal D.L. 36/2022), sono utilizzabili per acconti e, ove consentito dai plafond dei circuiti e dalle condizioni applicative, per il saldo. In caso di indisponibilità tecnica momentanea verranno offerte alternative tracciabili. - Assegno circolare non trasferibile: intestato alla società venditrice; soggetto a verifiche di autenticità. La consegna avverrà dopo i controlli bancari di rito. - Finanziamento al consumo: previa approvazione dell’ente erogante, secondo il Testo Unico Bancario (D.Lgs 385/1993) e D.Lgs 141/2010. Forniamo il modulo informativo europeo (SECCI) e indichiamo TAN/TAEG e costi. - Leasing (per imprese e professionisti): subordinato a valutazione e delibera della società di leasing. - Permuta del veicolo usato: può integrare parzialmente il prezzo; restano a carico le formalità di passaggio di proprietà presso ACI/STA. - Contanti: accettabili solo entro i limiti di legge sull’uso del contante (art. 49 D.Lgs 231/2007) e in base alle policy interne. Alla data odierna la soglia è pari a 5.000 euro; il cliente può verificare gli aggiornamenti normativi o contattare SCUDERIA 76 SRL per dettagli attuali. È vietato il frazionamento artificioso dei pagamenti in contanti. Acconti/caparre: l’eventuale caparra confirmatoria è regolata dall’art. 1385 c.c. e viene indicata chiaramente in proposta con importo, modalità e condizioni di restituzione o ritenzione. Esempi pratici: 1) Acquisto con bonifico: il cliente effettua il bonifico con causale e numero di proposta; alla valuta dell’accredito, si procede all’immatricolazione e consegna. 2) Finanziamento + acconto POS: si versa un acconto con carta; il saldo è erogato dalla finanziaria alla delibera, quindi si pianifica la consegna. Per casi particolari (importi elevati, tempistiche urgenti, esigenze aziendali) invitiamo a contattarci: potremo confermare la soluzione di pagamento più adatta e pienamente conforme alla normativa vigente.
Sì, l’acquisto dell’auto può essere finanziato tramite banche e società finanziarie convenzionate. Per le pratiche gestite da SCUDERIA 76 SRL, l’eventuale offerta di credito è svolta da intermediari autorizzati; la concessione del finanziamento resta sempre soggetta ad approvazione della finanziaria, previa valutazione del merito creditizio (artt. 121 e segg. del D.Lgs 385/1993 – Testo Unico Bancario, “TUB”). Prima di sottoscrivere, riceverai le informazioni precontrattuali standard europee (SECCI) con TAN, TAEG, costi, durata e importo totale dovuto, in conformità al TUB e al Provvedimento Banca d’Italia sulla Trasparenza (29/07/2009 e s.m.i.). Hai inoltre: - diritto di recesso dal contratto di credito entro 14 giorni senza penali e senza motivazione, restituendo capitale e interessi maturati (art. 125-ter TUB); - diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, con riduzione del costo complessivo del credito (art. 125-quater TUB); - tutela nei “crediti collegati”: se l’acquisto è concluso a distanza o fuori dai locali commerciali e eserciti il recesso dal contratto di vendita ai sensi degli artt. 52 ss. del Codice del Consumo (D.Lgs 206/2005 come modificato dal D.Lgs 21/2014), il finanziamento collegato si scioglie senza costi aggiuntivi (art. 125-quinquies TUB). Esempi pratici: - Cliente privato: prezzo 15.000 €, anticipo 3.000 €, rate mensili per 48 mesi. Riceve il SECCI con tutte le condizioni, firma il contratto di credito e mantiene il diritto di recesso di 14 giorni dal credito. - Acquisto online: se concludi l’ordine dell’auto a distanza e poi eserciti il recesso entro i termini del Codice del Consumo, il contratto di credito collegato viene risolto automaticamente, senza penali ulteriori. Documentazione tipicamente richiesta: documento d’identità e codice fiscale, prova di reddito (busta paga/CUD o dichiarazione redditi), eventuale permesso di soggiorno in corso di validità. La lista può variare in base alla politica della finanziaria. I dati personali saranno trattati nel rispetto del GDPR e del D.Lgs 196/2003. Condizioni economiche e disponibilità dei prodotti finanziari possono variare; il cliente può verificare gli aggiornamenti normativi o contattare direttamente i nostri consulenti per un preventivo personalizzato, tempi di delibera e chiarimenti sul proprio caso specifico.
Sì, è possibile acquistare l’auto tramite leasing. In pratica, la società di leasing acquista il veicolo dal venditore e lo concede in uso all’utilizzatore (azienda, professionista o – ove previsto dalla finanziaria – anche privato), con facoltà di riscatto finale. La locazione finanziaria è disciplinata, per i profili essenziali, dall’art. 1, commi 136‑140, della L. 124/2017. Requisiti e disponibilità: le soluzioni di leasing sono normalmente offerte a imprese ed esercenti con partita IVA; alcune finanziarie prevedono anche formule per clienti privati. L’attivazione è sempre soggetta a valutazione del merito creditizio della società di leasing e al rispetto degli adempimenti antiriciclaggio. Il trattamento dei dati avviene ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs 196/2003. Aspetti amministrativi: durante il contratto la proprietà resta alla società di leasing; l’utilizzatore è indicato nei documenti di circolazione. Le annotazioni e gli aggiornamenti presso PRA/Motorizzazione seguono l’art. 94 del Codice della Strada. In caso di riscatto, si procede al trasferimento di proprietà all’utilizzatore con le relative formalità ACI. Tutele e garanzie: la garanzia legale di conformità del Codice del Consumo (D.Lgs 206/2005, artt. 128‑135) opera quando l’acquirente è un consumatore che compra da un professionista. Nel leasing, l’acquirente del veicolo è di regola la società di leasing (professionista), per cui trovano applicazione, nel rapporto di compravendita, gli artt. 1490‑1495 c.c. e le condizioni contrattuali pattuite. Restano ferme eventuali garanzie convenzionali del costruttore, che l’utilizzatore può far valere presso la rete autorizzata; molti contratti di leasing disciplinano inoltre le modalità di gestione di vizi e difetti. Il cliente può verificare gli aggiornamenti normativi o contattare SCUDERIA 76 SRL per dettagli attuali. Esempi pratici: - Un professionista con P.IVA sceglie un’auto con anticipo, 48 canoni e valore di riscatto: il veicolo resta intestato alla società di leasing; al termine, pagando il riscatto, si effettua il trasferimento al PRA. - Un privato interessato al leasing verifica se la finanziaria convenzionata lo prevede per i consumatori; in alternativa, può scegliere un finanziamento rateale (anche con maxirata finale) o il noleggio a lungo termine, con caratteristiche diverse. Per le pratiche gestite da SCUDERIA 76 SRL possiamo illustrare soluzioni, documenti necessari e tempistiche, nonché verificare con le finanziarie partner la disponibilità per il tuo profilo. Contattaci per un preventivo personalizzato e per chiarimenti sui tuoi diritti in base al contratto scelto.
Sì, è possibile richiedere la riserva temporanea di un veicolo versando una somma, ma occorre distinguere con precisione lo strumento utilizzato e gli effetti legali. Di regola la riserva avviene tramite una proposta di acquisto sottoscritta dal cliente con versamento di una somma che può essere: - Caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.): se il cliente non adempie, perde la caparra; se è il venditore a non adempiere, deve restituire il doppio. La caparra vincola le parti una volta che la proposta è accettata dal venditore (art. 1326 c.c.). - Acconto sul prezzo: è un’anticipazione del prezzo e, se il contratto non si perfeziona, di norma va restituito. Non produce gli effetti tipici della caparra salvo diverso accordo scritto. Per “bloccare” realmente l’auto occorrono: (i) una proposta di acquisto o un accordo scritto che indichi chiaramente importo versato, sua natura (caparra o acconto), prezzo del veicolo, eventuali condizioni (es. esito pratiche finanziarie, permuta), e (ii) l’accettazione del venditore. In alternativa, si può pattuire una proposta irrevocabile/opzione per un tempo determinato (art. 1329 c.c.), con indicazione espressa della durata della riserva. In assenza di accettazione o di un patto di opzione, il venditore può vendere il veicolo ad altri (“salvo venduto”). Contratti a distanza o fuori dai locali: se la proposta è conclusa online o fuori sede, può applicarsi il diritto di recesso di 14 giorni ai sensi del D.Lgs 21/2014 (Codice del Consumo), fatte salve le esclusioni previste dall’art. 59. Poiché la disciplina è soggetta ad aggiornamenti e valutazioni caso per caso, il cliente può verificare gli aggiornamenti normativi o contattare SCUDERIA 76 SRL per dettagli attuali. Esempi pratici: - Caparra confirmatoria di 500 € su un’auto usata, proposta accettata dal venditore: se il cliente rinuncia senza giustificato motivo, perde i 500 €; se il venditore non consegna, deve restituire 1.000 €. - Acconto di 300 € con proposta non ancora accettata: il cliente decide di non procedere. In assenza di accettazione e di diversa pattuizione scritta, l’importo va restituito. Prima di versare qualunque somma, verifica che sul modulo siano indicati: natura della somma (caparra/acconto), durata della riserva, condizioni sospensive (finanziamento, permuta), termini di restituzione e ricevuta di pagamento tracciabile. Per casi specifici e per ricevere un fac-simile di proposta conforme alle tue esigenze, contattaci direttamente: possiamo chiarire condizioni, tempi di riserva e documenti necessari.
Sì, è possibile permutare il tuo veicolo usato. In termini giuridici, la permuta è disciplinata dall’art. 1552 del Codice Civile e, nel settore auto, si traduce nel ritiro del tuo usato con compensazione del suo valore sul prezzo del veicolo che acquisti. Come funziona - Valutazione: il valore dell’usato è definito previa ispezione tecnica, verifica dello stato d’uso, chilometraggio e controlli documentali (eventuali sinistri, manutenzioni, numero di proprietari). La stima è sempre soggetta a visione del mezzo e verifica in sede. - Trasferimento di proprietà: il passaggio è curato tramite ACI-PRA; è obbligatorio aggiornare l’intestazione entro 60 giorni (art. 94 Codice della Strada). L’ex intestatario cessa responsabilità civile/amministrativa dal momento della trascrizione al PRA. - Requisiti minimi: il veicolo deve essere intestato a chi firma l’atto (o a tutti i cointestatari), libero da gravami che ne impediscano la trascrizione (es. fermo amministrativo) e consegnato con documenti e chiavi disponibili. In presenza di finanziamenti/leasing o ipoteche/privilegi, si procede all’estinzione o alla liberatoria prima o contestualmente al ritiro. Obblighi e tutele - Il venditore privato deve consegnare un bene libero da diritti di terzi e risponde per eventuali vizi occulti ai sensi degli artt. 1490-1495 c.c.; dichiarazioni non veritiere o omissioni su danni/sinistri/gravami possono comportare rinegoziazione della valutazione o risoluzione dell’accordo. - Le condizioni economiche (valore di ritiro, eventuale conguaglio a tuo favore o a tuo carico) sono riportate nel contratto; eventuali oneri amministrativi (IPT e formalità PRA) sono indicati in modo trasparente. Per le pratiche gestite da SCUDERIA 76 SRL, il passaggio e la relativa modulistica vengono curati internamente per semplificare tempi e adempimenti. Esempi pratici - Finanziamento residuo: se sul tuo usato restano 4.000 € di finanziamento, il concessionario può estinguerlo e scalare l’importo dalla valutazione, indicando il conguaglio nel contratto. - Fermo amministrativo: il veicolo non è trasferibile fino alla cancellazione del fermo; una volta rimosso, si procede alla permuta. Cosa portare - Documento e codice fiscale dell’intestatario (e dei cointestatari, se presenti) - Carta di circolazione/Documento Unico, chiavi disponibili, attestati di manutenzione Per casi specifici (co-intestazioni, veicoli ereditati, radiazioni per esportazione) ti invitiamo a contattarci direttamente per una verifica documentale preventiva.
La valutazione della permuta avviene in due fasi: una pre‑valutazione (anche online/telefonica) e una perizia tecnica in sede, che determina il valore definitivo di ritiro. Criteri principali considerati: - Dati del veicolo: marca, modello, anno, allestimento, optional, mercato di riferimento. - Documentazione: Documento Unico (o precedenti Carta di Circolazione/Certificato di Proprietà), storico manutentivo e fatture, numero di proprietari, revisione, doppie chiavi, eventuali accessori. - Stato d’uso: chilometraggio coerente, carrozzeria e interni, meccanica, pneumatici, eventuali anomalie o spie. - Verifiche amministrative: controlli al PRA/ACI su gravami (fermo amministrativo, ipoteche, leasing/noleggio), sinistrosità e provenienza. Eventuali gravami devono essere estinti o gestiti in sede di ritiro. La pre‑valutazione basata su foto e informazioni è indicativa e non vincolante; il valore viene confermato solo dopo visione fisica, prova dinamica e verifica dei documenti originali. Eventuali difformità o vizi non dichiarati possono comportare ricalcolo del valore o rifiuto del ritiro, ai sensi degli artt. 1490-1492 c.c. (vizi nella compravendita). La permuta del vostro usato verso un professionista è regolata dal Codice Civile (artt. 1470 ss.); la garanzia legale di conformità del Codice del Consumo (artt. 128-135) si applica invece all’auto che acquistate dal concessionario, non al veicolo che cedete in permuta. Per le pratiche gestite da SCUDERIA 76 SRL la proposta di ritiro viene formalizzata per iscritto, specificando valore lordo, eventuali estinzioni finanziarie, passaggi di proprietà, tempi e condizioni. In caso di cointestazione, sono necessarie le firme di tutti gli intestatari. Dati e immagini forniti per la valutazione sono trattati nel rispetto del GDPR e del D.Lgs 196/2003. Esempi pratici: - Auto con tagliandi certificati, revisione recente e nessun sinistro rilevante: generalmente ottiene una valutazione più alta. - Auto con chilometraggio incoerente o fermo amministrativo: la valutazione può ridursi in modo significativo o il ritiro può essere subordinato all’estinzione del fermo. Le regole documentali (es. Documento Unico) e le procedure PRA/Motorizzazione possono aggiornarsi; il cliente può verificare gli aggiornamenti normativi o contattare direttamente il nostro team per dettagli attuali. Per casi specifici e per ricevere una quotazione accurata, vi invitiamo a contattarci con targa, chilometraggio e foto recenti.
Sì. In un acquisto con ritiro dell’usato, il valore concordato della permuta può essere imputato come parte del prezzo del veicolo acquistato, riducendo l’importo da pagare o, in caso di finanziamento, l’ammontare finanziato. Dal punto di vista giuridico, l’operazione è inquadrabile come permuta con eventuale conguaglio (artt. 1552 ss. c.c.) o, a seconda della struttura contrattuale, come datio in solutum (art. 1197 c.c.). Condizioni pratiche e legali principali: - Valutazione e perizia: il valore della permuta è definito dopo perizia e verifica dello stato d’uso, chilometraggio e conformità documentale. Di norma è pattuito nel contratto “salvo verifica tecnica”. - Vincoli sul veicolo usato: eventuali gravami iscritti al PRA (fermo amministrativo, pignoramento, riserva di proprietà) o finanziamenti/leasing in corso devono essere estinti/cancellati o compensati. In presenza di debito residuo, il relativo importo viene normalmente detratto dal valore della permuta; solo l’eventuale differenza positiva può essere utilizzata come “anticipo”. - Trasferimento di proprietà: l’imputazione del valore avviene secondo quanto pattuito in contratto; l’effettiva detrazione in fattura/ordine è subordinata al perfezionamento delle pratiche di passaggio di proprietà e alle verifiche amministrative presso PRA/ACI. - Finanziamento: se si ricorre a credito al consumo, l’importo finanziato è pari al prezzo del veicolo al netto della permuta e di ogni altro acconto. L’operazione resta subordinata all’approvazione del finanziamento da parte dell’intermediario. In caso di contratti a distanza o fuori dai locali commerciali, si applicano le regole sul recesso del consumatore (D.Lgs 21/2014); la gestione della permuta in caso di recesso segue le pattuizioni contrattuali e la normativa vigente. Esempi: - Esempio 1: prezzo veicolo 25.000 €. Permuta concordata 8.000 € senza vincoli. Importo da pagare: 17.000 € (o finanziato 17.000 €, previo ok credito). - Esempio 2: prezzo veicolo 25.000 €. Permuta 8.000 € con debito residuo di 3.000 € sul veicolo usato. Valore netto permuta 5.000 €. Importo da pagare/finanziare: 20.000 €. Per le pratiche gestite da SCUDERIA 76 SRL, l’utilizzo della permuta come anticipo, le tempistiche di imputazione e la documentazione richiesta sono riportati nell’ordine di acquisto e nelle condizioni generali. Se la normativa applicabile subisce aggiornamenti, il cliente può verificare gli aggiornamenti normativi o contattare SCUDERIA 76 SRL per dettagli attuali. Per casi specifici (vincoli al PRA, finanziamenti in corso, recesso), consigliamo di contattarci direttamente per una verifica puntuale.
In linea generale, il ritiro a domicilio dell’usato può essere gratuito, ma la gratuità riguarda esclusivamente il servizio logistico di prelievo del veicolo nelle aree servite e previo appuntamento. Restano esclusi dal concetto di “gratuito” tutti i costi imposti per legge o le spese vive non dipendenti dal servizio di trasporto (ad es. oneri PRA/ACI, imposta provinciale di trascrizione – IPT, bolli e marche, eventuale radiazione per demolizione). Tali adempimenti discendono dalla normativa vigente sul trasferimento di proprietà (art. 94 Codice della Strada) e devono essere eseguiti e pagati quando si perfeziona la vendita/permuta, indipendentemente dal fatto che il ritiro logistico sia offerto senza costi. Inoltre, ai sensi degli artt. 20-22 del Codice del Consumo, l’indicazione di un servizio come “gratuito” non può occultare costi inevitabili o obbligatori: per trasparenza, specifichiamo quindi cosa è incluso ed escluso. Cosa normalmente è incluso: - Prelievo del veicolo a domicilio nelle aree coperte, con mezzo idoneo, in data concordata. Cosa può non essere incluso (e, se dovuto, è a carico dell’operazione): - Spese di trascrizione/annotazione al PRA e relativi emolumenti ACI, eventuale IPT, bolli e marche da bollo per gli atti di vendita (art. 94 CdS e normativa PRA vigente). - Costi extra per veicoli non marcianti che richiedano carro attrezzi/attrezzature speciali, accessi complessi (garage interrati, cortili con restrizioni) o ritiro fuori dall’area servita. - Pratiche di radiazione per demolizione o esportazione e relativi oneri. - Eventuali costi connessi a criticità amministrative (ad es. fermo amministrativo) o a documentazione mancante. Esempi pratici: - Se permuti la tua auto funzionante e ritirabile su strada pubblica nell’area servita, il ritiro a domicilio è gratuito; rimangono dovute le spese di trascrizione al PRA dell’atto di vendita/permuta, che verranno indicate nel preventivo e gestite da SCUDERIA 76 SRL. - Se l’auto è non marciate e occorre un carro attrezzi o se il ritiro avviene fuori area, può essere richiesto un contributo per il servizio straordinario o per i chilometri extra; eventuali oneri amministrativi restano invariati. Le procedure e gli importi di imposte/diritti possono variare per provincia e subire aggiornamenti. Il cliente può verificare gli aggiornamenti normativi o contattare direttamente il nostro team per un preventivo dettagliato e scritto, comprensivo di ciò che è incluso nel ritiro e delle spese accessorie applicabili al proprio caso specifico.
Per completare correttamente l’acquisto e l’intestazione del veicolo presso Motorizzazione e PRA (artt. 93 e 94 del Codice della Strada), occorrono documenti di identità e, se applicabile, ulteriori atti a seconda del profilo dell’acquirente e dei servizi richiesti (finanziamento, permuta). Persone fisiche (residenti in Italia): - Documento d’identità in corso di validità (carta d’identità o passaporto). - Codice fiscale/tessera sanitaria. - Recapiti di contatto (indirizzo di residenza, e-mail/telefono). La patente non è obbligatoria per l’acquisto, ma può essere richiesta per prova su strada/ritiro del veicolo. Cittadini UE/extracomunitari: possono essere richiesti, in aggiunta, passaporto e documenti che attestino residenza o regolare soggiorno in Italia (es. permesso/carta di soggiorno), in linea con la normativa di immatricolazione e intestazione del veicolo (artt. 93-94 CdS). Requisiti e prassi possono variare: il cliente può verificare gli aggiornamenti normativi o contattare SCUDERIA 76 SRL per dettagli attuali. Persone giuridiche/partite IVA: - Visura camerale aggiornata o documentazione equivalente che indichi poteri di firma. - Partita IVA e codice fiscale dell’ente. - Documento del legale rappresentante e, se opera un delegato, delega firmata con copia dei documenti. - Dati per la fatturazione elettronica: PEC e/o codice destinatario (obbligatori in ambito B2B ai sensi della normativa e-fattura). Finanziamento/leasing (ove richiesto): - Documenti reddituali (es. ultime buste paga/CU o Modello Redditi), IBAN, eventuale documento del garante. La documentazione varia in base alla valutazione della finanziaria e alla normativa sul credito ai consumatori/intermediazione del credito (D.Lgs 206/2005 e D.Lgs 141/2010). Potranno essere richiesti ulteriori consensi privacy. Permuta di un veicolo usato: - Carta di circolazione. - Certificato di proprietà digitale (CDPD) o Documento Unico (DU), se già emesso. - Tutte le chiavi e, se disponibili, libretto manutenzioni. In caso di smarrimenti, servirà denuncia alle autorità. La presenza di fermi/gravami sarà verificata con visure PRA e, se del caso, servirà la documentazione per la cancellazione. Trattamento dati: i documenti sono raccolti per finalità contrattuali e adempimenti di legge (immatricolazione/trascrizione, fatturazione) nel rispetto del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs 196/2003. Esempi pratici: - Privato con finanziamento e permuta: documento d’identità, codice fiscale, buste paga e IBAN; per la permuta, carta di circolazione e CDPD/DU del veicolo ceduto. - S.r.l. senza finanziamento: visura camerale, P.IVA, documento del legale rappresentante, PEC/codice destinatario. Per le pratiche gestite da SCUDERIA 76 SRL la lista potrà essere integrata in base al caso concreto. Per situazioni particolari o aggiornamenti normativi, contattateci direttamente.
Il passaggio di proprietà è la procedura con cui si aggiorna l’intestatario del veicolo nei registri della Motorizzazione e del Pubblico Registro Automobilistico (PRA). La legge impone che la trascrizione al PRA e l’aggiornamento della carta di circolazione avvengano entro 60 giorni dalla data dell’atto di vendita (art. 94 Codice della Strada). L’atto di vendita deve riportare la firma del venditore autenticata da notaio, Comune o da uno Sportello Telematico dell’Automobilista (STA) autorizzato, ai sensi dell’art. 7 della L. 248/2006. Per le pratiche gestite da SCUDERIA 76 SRL, l’intero iter si svolge tramite un’agenzia STA abilitata, che cura: - autenticazione della firma del venditore sull’atto di vendita; - presentazione telematica della pratica a Motorizzazione e PRA; - pagamento di Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT), imposta di bollo ed emolumenti ACI; - rilascio del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà (DU), introdotto dal D.Lgs 98/2017 e relativa normativa attuativa. Documenti normalmente richiesti: documento e codice fiscale di acquirente e venditore che deve necessariamente essere fisicamente presente, carta di circolazione, eventuale certificato di proprietà/DU, e, se applicabile, visura PRA preventiva per verificare fermi o gravami. I costi variano in base a potenza fiscale e provincia (IPT deliberata dalle Province); il cliente può verificare gli aggiornamenti normativi o contattare SCUDERIA 76 SRL per dettagli attuali. Esempi pratici - Acquisto di un’auto usata da privato: il venditore firma l’atto in sede con autenticazione presso lo STA; l’agenzia presenta la pratica, versa le imposte e, di norma in pochi giorni lavorativi, viene rilasciato il DU intestato all’acquirente. Tutto avviene entro 60 giorni dalla data dell’atto. - Ritiro dell’usato in permuta: quando il cliente consegna l’auto al concessionario, l’agenzia cura la trascrizione a favore del dealer nei termini di legge; alla successiva vendita, si procede a nuova trascrizione verso il compratore finale. Note utili: la presenza di fermi amministrativi o ipoteche può impedire/ritardare il trasferimento; è consigliabile una visura prima della firma. Le tempistiche operative dipendono dai sistemi telematici e dai tempi di stampa/recapito dei documenti. Ogni situazione può avere specificità (ad es. cointestazioni, acquisti con delega, veicoli ereditati). Per un preventivo esatto di costi, tempi e documenti nel tuo caso, contattaci: il nostro team ti assiste passo per passo nel rispetto delle norme vigenti.
Il “passaggio di proprietà” comprende: (i) la sottoscrizione dell’atto di vendita con autentica della firma del venditore e (ii) la trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) con il contestuale aggiornamento del documento di circolazione/Documento Unico (DU). Ai sensi dell’art. 94 del Codice della Strada, l’aggiornamento deve essere richiesto entro 60 giorni dalla data dell’atto. Tempi operativi. Se la pratica è gestita tramite Sportello Telematico dell’Automobilista (STA) – istituito dal D.P.R. 358/2000 – l’inoltro ai registri PRA e Motorizzazione avviene in tempo reale. Nella maggior parte dei casi: - in giornata viene rilasciata una ricevuta/permesso provvisorio di circolazione che consente di circolare nell’attesa dei documenti definitivi; - il Documento Unico (DU), introdotto dal D.Lgs. 98/2017, viene emesso in formato digitale entro pochi giorni lavorativi (di norma 1–3), con eventuale stampa/copia disponibile presso lo sportello. Per le pratiche gestite da SCUDERIA 76 SRL tramite STA, in assenza di anomalie la ricevuta provvisoria è rilasciata nella stessa giornata; il DU è normalmente disponibile entro 1–3 giorni lavorativi. Tempistiche più lunghe (fino a 5–10 giorni) possono dipendere dai carichi degli uffici o da verifiche aggiuntive. Fattori che possono allungare i tempi: - fermi amministrativi o ipoteche/iscrizioni non cancellate sul veicolo (la trascrizione non può perfezionarsi finché non vengono risolti); - veicoli di provenienza estera (nazionalizzazione/immatricolazione) o provenienti da successione ereditaria; - cointestazioni che richiedono più firme autenticate; - incongruenze anagrafiche/fiscali (es. codice fiscale errato) o documentazione incompleta. Esempi pratici: - Acquisto di usato in salone con documenti regolari: firmato l’atto e saldati gli oneri, in giornata ricevi la ricevuta provvisoria per circolare; il DU digitale è emesso mediamente entro 1–3 giorni lavorativi. - Veicolo con fermo amministrativo: la pratica resta sospesa sino alla cancellazione del fermo da parte dell’ente impositore; i tempi dipendono dall’ente e possono richiedere settimane. Ricorda: il termine legale di 60 giorni per l’aggiornamento ex art. 94 CdS resta fermo; in caso di ritardo sono previste sanzioni amministrative. La disciplina è nazionale, ma tempi e prassi operative possono variare. Per aggiornamenti normativi o per una stima sui tuoi documenti, contattaci direttamente: il nostro team verificherà la tua situazione e ti fornirà una previsione precisa.
Sì, è possibile intestare il veicolo a una persona diversa da chi effettua il pagamento o la trattativa, purché l’intestatario sia il reale proprietario/possessore del mezzo e sottoscriva gli atti necessari. La normativa di riferimento è l’art. 93 e soprattutto l’art. 94 del Codice della Strada, che regolano immatricolazione e trasferimenti con obbligo di registrazione al PRA entro 60 giorni. Come funziona in concreto: - Acquisto (nuovo o usato da concessionario): è sufficiente indicare fin da subito come acquirente/intestatario la persona a cui si vuole intestare l’auto. Servono i suoi documenti (carta d’identità e codice fiscale) e la sua firma sui moduli di immatricolazione o di trasferimento. Se non è presente, può rilasciare una procura/delega scritta con copia del documento; per gli atti che lo richiedono, la firma deve essere autenticata secondo le prassi PRA/STA. - Passaggio di proprietà (usato): l’atto di vendita deve essere dal venditore direttamente verso il futuro intestatario, con firma del venditore autenticata (art. 94 CdS e prassi PRA). L’intestazione a un terzo senza adeguata catena di titoli non è valida. Attenzione: l’intestatario fittizio è vietato. Chi risulta intestatario deve corrispondere al reale proprietario/possessore abituale; in caso di utilizzo abituale da parte di soggetto diverso per oltre 30 giorni, è prevista apposita annotazione (art. 94, comma 4-bis CdS). Sono previste sanzioni in caso di irregolarità. Se l’auto è già a tuo nome e vuoi intestarla a un familiare, non basta una semplice “autorizzazione”: occorre un passaggio di proprietà con relative imposte e spese, oppure, se si intende fare un regalo senza corrispettivo, una donazione con atto pubblico notarile ai sensi dell’art. 782 c.c. Esempi pratici: - Regalo a un figlio maggiorenne: conviene indicarlo direttamente come intestatario al momento dell’acquisto presso SCUDERIA 76 SRL; se assente, fornisce una procura/delega con documento. - Hai già immatricolato l’auto a tuo nome ma vuoi intestarla a tua moglie: si procede con passaggio di proprietà (o donazione notarile). Non è sufficiente una delega generica. Per gestire la pratica servono i dati personali dell’intestatario; il trattamento avviene nel rispetto del GDPR e del D.Lgs 196/2003. Per casi specifici o per verificare eventuali aggiornamenti normativi, contatta direttamente il nostro team: saremo lieti di assisterti.
I tempi di consegna variano in base alla disponibilità del veicolo (nuovo/usato), agli adempimenti amministrativi obbligatori e alle condizioni contrattuali (saldo, eventuale finanziamento/leasing, installazioni/accessori e preparazione pre‑consegna). Riferimenti normativi essenziali: - Veicoli nuovi: l’immatricolazione e la targatura sono obbligatorie prima della messa su strada (art. 93 Codice della Strada). - Veicoli usati: la trascrizione del passaggio di proprietà e l’aggiornamento dell’intestazione sono necessari (art. 94 Codice della Strada) con formalità svolte presso il PRA/STA (D.P.R. 358/2000). - Per i contratti con consumatori conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali, salvo diverso accordo scritto, la consegna deve avvenire entro 30 giorni dalla conclusione del contratto (art. 61 Codice del Consumo, come modificato dal D.Lgs 21/2014). Per le vendite in salone, valgono i termini pattuiti nel contratto di vendita. In ogni caso, nel contratto viene indicata una data di consegna o un termine stimato. Se la consegna non avviene entro il termine concordato, il consumatore può, ai sensi dell’art. 61 Codice del Consumo, richiedere per iscritto un termine supplementare ragionevole; decorso inutilmente anche tale termine, può risolvere il contratto e ottenere il rimborso di quanto versato. Esempi pratici: - Auto usata pronta in salone: una volta perfezionato il pagamento e acquisita la documentazione dell’acquirente, il dealer avvia la trascrizione al PRA tramite Sportello Telematico dell’Automobilista. La consegna avviene dopo il completamento delle formalità e della preparazione del veicolo (in genere pochi giorni lavorativi, salvo anomalie documentali). - Auto nuova da ordinare con accessori: i tempi dipendono dalla produzione e dal trasporto del costruttore, oltre all’immatricolazione. In contratto è indicata una data stimata; eventuali ritardi rilevanti sono gestiti secondo l’art. 61 Codice del Consumo. Per le pratiche gestite da SCUDERIA 76 SRL, la consegna è programmata tenendo conto degli adempimenti amministrativi, di eventuali personalizzazioni e dell’eventuale approvazione di finanziamenti/leasing. In caso di norme soggette ad aggiornamenti (es. procedure amministrative o requisiti documentali), il cliente può verificare gli aggiornamenti normativi o contattare SCUDERIA 76 SRL per dettagli attuali. Per una stima precisa della data di consegna del suo veicolo, la invitiamo a contattarci direttamente: potremo verificare disponibilità, pratiche in corso e condizioni contrattuali specifiche.
Sì, la consegna a domicilio è generalmente possibile su richiesta, nel rispetto delle procedure amministrative e logistiche applicabili. La disponibilità del servizio, i tempi e gli eventuali costi aggiuntivi variano in base all’indirizzo di consegna (es. ZTL, isole minori), alle dimensioni del veicolo e al calendario delle pratiche (immatricolazione o passaggio di proprietà). Tali condizioni vengono indicate nell’offerta e/o nel contratto, in linea con gli obblighi informativi precontrattuali previsti dal D.Lgs 21/2014 (art. 49). Aspetti legali principali: - Trasferimento del rischio: per gli acquisti dei consumatori, il rischio di perdita o danneggiamento durante il trasporto rimane a carico del venditore fino alla presa di possesso fisica del veicolo da parte del cliente (art. 63 Codice del Consumo). Se il cliente incarica un proprio vettore, il rischio può trasferirsi al momento della consegna al vettore scelto dal cliente. - Garanzia legale: la garanzia di conformità di 24 mesi decorre dalla data di consegna del veicolo (D.Lgs 206/2005, artt. 128-135). È buona prassi effettuare un controllo congiunto al momento della consegna e segnalare subito eventuali difformità sul verbale di consegna/DDR. - Vendite a distanza o fuori dei locali: se il contratto è concluso a distanza o fuori dei locali commerciali, può spettare il diritto di recesso entro 14 giorni (D.Lgs 21/2014, artt. 52-59), salvo eccezioni come i veicoli chiaramente personalizzati. In caso di dubbi, il cliente può verificare gli aggiornamenti normativi o contattare SCUDERIA 76 SRL per dettagli attuali. Come funziona in pratica: - Esempio 1: Acquisto di un’auto usata a Milano con consegna a Bologna. Dopo il perfezionamento del passaggio di proprietà al PRA, si programma il trasporto con vettore assicurato. All’arrivo, il cliente verifica lo stato del veicolo, firma il verbale di consegna e riceve targa e carta di circolazione. - Esempio 2: Ordine di un’auto nuova con optional specifici. La consegna avviene dopo immatricolazione. Se il contratto è stato concluso a distanza, il diritto di recesso potrebbe non applicarsi in presenza di personalizzazioni rilevanti; in ogni caso, l’informativa contrattuale chiarisce tempi, costi e condizioni. Note operative: - Potrebbero essere richiesti documenti di identità originali al momento della consegna o una delega per il ritiro da parte di terzi. - Le tempistiche di consegna possono risentire di procedure amministrative (immatricolazione/PRA) e di vincoli locali alla circolazione/fermo sosta del mezzo di trasporto. Per ricevere un preventivo personalizzato su costi, tempistiche e disponibilità della consegna a domicilio nel tuo Comune, contattaci: valuteremo il caso specifico e indicheremo la soluzione più adatta.
Consegniamo i veicoli con revisione in corso di validità, quando richiesta dalla legge. Ai sensi dell’art. 80 del Codice della Strada, la prima revisione per i veicoli nuovi va effettuata dopo 4 anni dalla prima immatricolazione; successivamente la revisione è biennale. Un veicolo con revisione scaduta non può circolare su strada pubblica fino all’esito favorevole della revisione. Cosa facciamo in pratica: - al momento della vendita verifichiamo la scadenza della revisione; se la revisione risulta scaduta o scadrà prima della data di consegna, provvediamo noi a effettuarla prima della consegna; - se il veicolo è nuovo o comunque non è ancora arrivato a scadenza di legge, viene consegnato con la revisione non dovuta (e quindi non necessaria in quel momento); - qualora la scadenza sia prossima, valuteremo con il cliente la soluzione più conveniente per evitare disagi dopo l’acquisto. È utile sapere che, in via generale, il passaggio di proprietà può essere perfezionato anche se la revisione è scaduta; tuttavia il veicolo non potrà circolare fino al superamento della revisione. È consentito recarsi al centro revisioni solo con prenotazione e nei limiti consentiti dalla normativa, portando con sé la ricevuta della prenotazione. Esempi pratici: - Auto usata di 5 anni con revisione che scade il mese della consegna: effettuiamo la revisione prima della consegna, così il veicolo è immediatamente circolante. - Auto nuova immatricolata da pochi mesi: la revisione non è dovuta (prima revisione dopo 4 anni) e il veicolo viene consegnato senza necessità di ulteriore verifica. La revisione attesta l’idoneità alla circolazione ma non sostituisce la garanzia legale di conformità prevista dal Codice del Consumo (D.Lgs 206/2005, artt. 128–135), che tutela il consumatore da difetti di conformità del bene acquistato. Per le pratiche gestite da SCUDERIA 76 SRL verifichiamo sempre la situazione documentale e tecnica del veicolo prima della consegna. In caso di dubbi sulla scadenza della revisione o su casi specifici (es. veicoli particolari o utilizzi professionali), vi invitiamo a contattarci direttamente: il nostro team vi offrirà indicazioni aggiornate e personalizzate.
Sì. Offriamo un’assistenza post‑vendita completa che comprende la gestione delle garanzie, l’officina per manutenzione e riparazioni, i ricambi e il supporto in caso di richiami del costruttore. In qualità di venditore professionale, garantiamo al consumatore la garanzia legale di conformità ai sensi degli artt. 128‑135 del Codice del Consumo (D.Lgs 206/2005, come aggiornato dal D.Lgs 170/2021). Garanzia legale di conformità (acquisti consumer): - Durata: 24 mesi dalla consegna (per veicoli usati può essere pattuita per iscritto una durata non inferiore a 12 mesi). - Rimedi: riparazione o sostituzione senza spese; se impossibili o eccessivamente onerose, riduzione del prezzo o risoluzione del contratto, secondo le condizioni di legge. - Termini: il difetto che si manifesta entro 12 mesi si presume esistente alla consegna (salvo prova contraria); il consumatore deve segnalare il difetto entro un termine ragionevole e comunque nei limiti previsti dal Codice del Consumo. Per aggiornamenti su presunzioni e termini operativi, il cliente può verificare gli aggiornamenti normativi o contattare SCUDERIA 76 SRL per dettagli attuali. Garanzie convenzionali: eventuali garanzie del costruttore o estensioni commerciali si aggiungono e non limitano la garanzia legale. L’attivazione avviene alle condizioni previste dal relativo certificato di garanzia. Acquisti intestati a partita IVA (B2B) o non consumer: si applicano le norme del Codice Civile su vizi e difformità (artt. 1490‑1495 c.c.), con termini di denuncia generalmente più brevi (es. 8 giorni dalla scoperta) e prescrizione in 1 anno, salvo patti diversi e casi di dolo. Vendite a distanza o fuori dai locali: può operare il diritto di recesso entro 14 giorni ai sensi del D.Lgs 21/2014; condizioni, esclusioni e costi (es. uso del veicolo, restituzione) seguono la legge e il contratto. Esempi pratici: - Difetto al cambio automatico che emerge dopo 8 mesi: se acquisto consumer, il cliente ha diritto, senza spese, a riparazione o sostituzione; se il rimedio non è possibile, si valuta riduzione del prezzo o risoluzione. - Auto usata con garanzia legale pattuita 12 mesi: batteria di avviamento sostituita dopo 10 mesi per difetto non d’usura? Il cliente può chiedere gli interventi dovuti in garanzia, secondo verifica tecnica e legge. La manutenzione programmata non rientra nella garanzia legale (salvo coperture specifiche) ma è disponibile tramite la nostra officina a condizioni trasparenti. Per casi specifici o per attivare un intervento in garanzia, contattateci: verificheremo documenti, scadenze e la soluzione più rapida.
In caso di problemi dopo l’acquisto, il cliente ha diritto alla garanzia legale di conformità ai sensi degli artt. 128-135 del Codice del Consumo (D.Lgs 206/2005). La garanzia legale dura 24 mesi dalla consegna; per i veicoli usati le parti possono concordare per iscritto una durata non inferiore a 12 mesi. Il difetto va segnalato al venditore entro 2 mesi dalla scoperta (art. 132). Salvo prova contraria, i difetti che si manifestano entro un anno dalla consegna si presumono esistenti già alla consegna. Diritti del cliente: riparazione o sostituzione senza spese (pezzi, manodopera, trasporto), entro un congruo termine e senza notevoli inconvenienti. Se la riparazione/sostituzione è impossibile o eccessivamente onerosa, o non avviene in tempi congrui, o il difetto è grave/si ripete, il cliente può chiedere una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto (art. 132 Codice del Consumo). Come procedere in pratica: - Contattare tempestivamente l’assistenza post-vendita del venditore e prenotare una diagnosi presso l’officina indicata/rete autorizzata. - Fornire documenti utili (contratto/fattura, libretto, eventuale documentazione del difetto) e astenersi da riparazioni autonome non autorizzate. - In caso di veicolo coperto anche da garanzia convenzionale del costruttore/estensione, questa si aggiunge e non limita i diritti derivanti dalla garanzia legale (art. 133 Codice del Consumo). Esempi: - Entro 3 mesi dall’acquisto usato, l’aria condizionata smette di funzionare: il cliente ha diritto alla riparazione gratuita entro un termine ragionevole. - Dopo vari tentativi di riparazione dello stesso guasto elettronico che si ripresenta, il cliente può chiedere una riduzione del prezzo o la risoluzione, se ricorrono i presupposti di legge. Vendite a professionisti/partite IVA o tra privati: non si applica la garanzia legale di consumo; trovano invece applicazione le norme del Codice Civile sui vizi (artt. 1490-1495 c.c.: denuncia entro 8 giorni dalla scoperta, azione entro 1 anno dalla consegna, salvo patti diversi). Acquisti a distanza/fuori dai locali commerciali: resta fermo il diritto di recesso di 14 giorni (D.Lgs 21/2014), tema distinto rispetto alla garanzia; per eccezioni ed eventuali aggiornamenti normativi, il cliente può verificare gli aggiornamenti o contattare SCUDERIA 76 SRL per dettagli attuali. Per istruzioni operative e gestione del singolo caso, invitiamo a contattare direttamente il nostro servizio post-vendita.
Sì. Oltre alla garanzia legale di conformità prevista dal Codice del Consumo (D.Lgs 206/2005, artt. 128-135 e seguenti), è possibile acquistare una garanzia estesa (garanzia convenzionale/commerciale). La garanzia legale dura 24 mesi dalla consegna per i consumatori che acquistano da un professionista (riducibile a 12 mesi per i veicoli usati con accordo scritto) e non può essere esclusa o limitata. La garanzia estesa, disciplinata in particolare dall’art. 133 del Codice del Consumo, è facoltativa, aggiuntiva e non sostituisce i diritti legali. Presso SCUDERIA 76 SRL possono essere disponibili pacchetti di garanzia estesa offerti dal costruttore, dal concessionario o da operatori terzi. Prima dell’acquisto riceverai condizioni chiare e su supporto durevole con: durata, coperture, esclusioni, massimali, rete di assistenza, estensione territoriale e procedure di attivazione. Tali condizioni devono indicare espressamente che la garanzia convenzionale non pregiudica i diritti previsti dalla legge (art. 133 Codice del Consumo). Cosa verificare prima di aderire: - Durata e decorrenza (es.: dalla consegna o dalla scadenza della garanzia legale/costruttore). - Componenti coperti (motore, cambio, elettronica) ed eventuali esclusioni/usura. - Massimali, franchigie, tetti per intervento, numero massimo di sinistri. - Rete officine autorizzate e procedure per aprire la pratica. - Obblighi di manutenzione e conservazione delle ricevute. - Trasferibilità della garanzia in caso di rivendita del veicolo. Esempi pratici: - Auto nuova: dopo 30 mesi si verifica un guasto alla centralina. La garanzia legale è scaduta; se hai sottoscritto una garanzia estesa che copre le componenti elettroniche, potrai richiedere la riparazione nei limiti e con le procedure previste. - Usato con 5 anni: la garanzia legale può essere concordata a 12 mesi. Un pacchetto di garanzia estesa di ulteriori 24 mesi può coprire motore e trasmissione oltre la scadenza legale, secondo le condizioni contrattuali. Se acquisti la garanzia estesa online o fuori dai locali commerciali, può spettare il diritto di recesso entro 14 giorni ai sensi del D.Lgs 21/2014, salvo eccezioni di legge applicabili. Per acquisti con partita IVA si applicano in genere le regole del Codice Civile e le condizioni contrattuali specifiche. Le condizioni e le coperture possono variare; il cliente può verificare gli aggiornamenti normativi o contattare direttamente il nostro team per dettagli attuali e per una proposta su misura per il proprio veicolo e profilo di utilizzo.
Sì. Nella maggior parte dei casi è possibile concludere l’acquisto interamente online: scelta del veicolo, preventivo, eventuale permuta, firma dei contratti e pagamento tracciabile, con consegna a domicilio o ritiro su appuntamento. Le sottoscrizioni avvengono con firme elettroniche avanzate o digitali conformi al Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs 82/2005) e al Regolamento eIDAS (UE 910/2014). Il passaggio di proprietà/immatricolazione viene gestito in via telematica tramite le procedure ACI/STA; in casi particolari può essere richiesta un’ulteriore verifica di identità o, eccezionalmente, una firma in presenza. Diritti del consumatore: se acquisti come consumatore e il contratto è concluso esclusivamente a distanza, si applicano le tutele del D.Lgs 21/2014 e degli artt. 52-59 del Codice del Consumo, incluso il diritto di recesso entro 14 giorni. Il recesso non si applica alle ipotesi di legge ed è escluso se il contratto è concluso nei locali del venditore. In caso di recesso, potrà esserti addebitata l’eventuale diminuzione di valore del veicolo dovuta a un uso non necessario a verificarne natura e funzionamento (art. 57, co. 2 Codice del Consumo). Le imprese e i professionisti non godono di tali diritti. Garanzia: per i consumatori, la garanzia legale di conformità è di 24 mesi dalla consegna (artt. 128-135 Codice del Consumo), riducibile fino a 12 mesi per l’usato se concordato espressamente. Privacy e sicurezza: i tuoi dati sono trattati nel rispetto del GDPR (Reg. UE 2016/679) e del D.Lgs 196/2003. Per finanziamenti o leasing, l’ente finanziatore effettua l’identificazione e gli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio applicabile. Esempi pratici: - Acquisto di un’auto usata: firmi digitalmente, paghi con bonifico, passaggio di proprietà telematico e consegna a domicilio. Se il contratto è a distanza e sei un consumatore, hai 14 giorni per recedere, con eventuale addebito per uso oltre il necessario. - Acquisto con finanziamento: ricevi il SECCI e la modulistica, firmi elettronicamente; dopo l’approvazione, si procede a immatricolazione/passaggio e consegna. Disponibilità operativa e tempistiche possono variare in base a tipo di veicolo, permuta, residenza e procedure ACI/STA. Per le pratiche gestite da SCUDERIA 76 SRL ti forniremo il percorso digitale più adatto e l’elenco dei documenti necessari. Per casi specifici o aggiornamenti normativi, contattaci direttamente.
Sì. Su richiesta possiamo organizzare una video‑ispezione in tempo reale: un consulente commerciale ti mostrerà esterni, interni, avviamento motore, quadro strumenti e principali dotazioni. La video‑ispezione ha valore informativo e non sostituisce la visione dal vivo, l’eventuale prova su strada o una perizia tecnica indipendente. Aspetti legali e tutele del cliente: - Informazioni precontrattuali: quanto mostrato in video rientra nelle informazioni precontrattuali per consumatori ai sensi del D.Lgs 206/2005 (Codice del Consumo). Le condizioni definitive restano quelle riportate in proposta d’acquisto/contratto. - Garanzia legale di conformità: per i consumatori, resta ferma la garanzia legale di conformità (artt. 128‑135 Codice del Consumo) di 24 mesi, riducibile fino a 12 mesi per veicoli usati solo se espressamente concordato al momento dell’acquisto. Per acquirenti professionali si applicano le regole del Codice Civile (vizi occulti, artt. 1490‑1495 c.c.). - Vendite a distanza: se il contratto viene concluso esclusivamente a distanza, si applicano gli obblighi informativi e, per i consumatori, può operare il diritto di recesso di 14 giorni previsto dal D.Lgs 21/2014, salvo le eccezioni di legge (art. 59 Codice del Consumo). Il cliente può verificare gli aggiornamenti normativi o contattare SCUDERIA 76 SRL per dettagli attuali. - Privacy: l’eventuale registrazione della videochiamata avverrà solo previo consenso e secondo l’informativa privacy (Reg. UE 2016/679 – GDPR e D.Lgs 196/2003 s.m.i.). In assenza di consenso, la videochiamata non verrà registrata. Esempi pratici: - Sei fuori regione e vuoi un primo riscontro? Organizziamo una video‑ispezione per mostrarti carrozzeria, vano motore e usura degli interni; potrai poi programmare una visita in sede per confermare l’acquisto e, se desideri, effettuare una prova su strada. - Stai confrontando due allestimenti usati? In video evidenziamo differenze di dotazioni (es. sensori, infotainment, cerchi) e lo stato di pneumatici e freni; foto e scheda tecnica ti saranno inviate per iscritto. Limiti e buone prassi: l’immagine video può non rendere fedelmente micro‑graffi, odori o rumori impercettibili; eventuali difformità saranno verificate in sede prima della conclusione o consegna. È sempre consigliato esaminare il veicolo di persona o farlo visionare da un tecnico di fiducia. Per prenotare la video‑ispezione o chiarire aspetti specifici (condizioni di garanzia, diritto di recesso, modalità di registrazione), contattaci direttamente: riceverai conferma di orario, piattaforma utilizzata e informativa privacy aggiornata.
Sì. Puoi consultare l’elenco completo dei veicoli attualmente disponibili direttamente online e in sede. L’inventario viene aggiornato con regolarità, ma la disponibilità può variare rapidamente per effetto di nuove prenotazioni o vendite: ogni indicazione è pertanto da intendersi “salvo venduto” e fino a conferma scritta. Gli annunci e le schede veicolo hanno natura informativa e non costituiscono offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c.: prezzo, dotazioni, chilometraggio e altre caratteristiche devono essere verificati al momento della proposta d’acquisto e della relativa conferma. In ottica di trasparenza (D.Lgs 206/2005 – Codice del Consumo), ti forniamo informazioni chiare e non ingannevoli; eventuali immagini possono essere illustrative. Se intendi concludere un contratto a distanza, si applicano gli obblighi informativi previsti dal D.Lgs 21/2014 (contratti a distanza): riceverai i documenti precontrattuali e le condizioni economiche prima di ogni adesione. Il cliente può verificare gli aggiornamenti normativi o contattare SCUDERIA 76 SRL per dettagli attuali. Come procedere in pratica: - Consulta l’inventario online e individua i veicoli di interesse; per ciascun modello potrai richiedere informazioni e fissare un appuntamento in sede per visionare l’auto e, se disponibile, effettuare un test drive. - Prima di bloccare il veicolo, chiedi conferma scritta di prezzo, dotazioni e servizi inclusi (es. tagliando pre-consegna, eventuali oneri di immatricolazione o trasferimento di proprietà), così da evitare incongruenze. Esempi pratici: - Hai visto al mattino un’auto online e vieni in sede nel pomeriggio. Nel frattempo potrebbe essere stata opzionata o venduta: contattaci per una verifica in tempo reale e, se interessato, per concordare i passaggi successivi. - La scheda riporta un determinato pacchetto di optional: in sede ne verifichiamo l’effettiva presenza tramite documentazione e numero di telaio, prima di confermare l’ordine. Se ci invii una richiesta di contatto o prenoti una visita, i dati saranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs 196/2003 aggiornato: troverai l’informativa privacy completa sul nostro sito. Per esigenze specifiche (ad esempio, modalità di acquisto a distanza, tempi di consegna, pratiche di passaggio di proprietà), ti invitiamo a contattarci direttamente: il nostro team ti fornirà conferme aggiornate e documentazione contrattuale prima di ogni decisione.
Sì, puoi prenotare senza impegno un appuntamento con un nostro consulente, sia in showroom sia da remoto (telefono o video-call). L’appuntamento è gratuito e non comporta alcun obbligo di acquisto: serve solo per ricevere consulenza personalizzata su modelli, finanziamenti, permute e tempi di consegna. Come prenotare - Online: compila il form di richiesta appuntamento sul nostro sito, indicando giorno/orario preferiti e il canale (visita in sede o call). - Telefono o email: contatta i nostri recapiti; potrai concordare una fascia oraria e ricevere conferma via SMS o email. - Chat: se disponibile, puoi fissare rapidamente uno slot con un operatore. Conferma e gestione - Ti invieremo una conferma con data, ora e luogo/link della call. In caso di imprevisti, potrai riprogrammare o cancellare senza costi. - Se desideri un test drive, potrebbe essere richiesto di presentare patente in corso di validità e di sottoscrivere un modulo dedicato (es. presa visione coperture assicurative e franchigie, se previste). La disponibilità dei veicoli prova è soggetta a calendario. Tutela del consumatore e contratti - L’appuntamento non costituisce proposta contrattuale né offerta vincolante. Qualora, successivamente, decidessi di concludere un contratto a distanza o fuori dai locali commerciali, troveranno applicazione le tutele del D.Lgs 21/2014 (tra cui il diritto di recesso di 14 giorni per il consumatore, salvo eccezioni di legge). Se il contratto viene sottoscritto in sede, le regole sul recesso a 14 giorni non si applicano, salvo patti più favorevoli. Privacy e protezione dei dati - Per gestire la prenotazione tratteremo i tuoi dati personali nel rispetto del Reg. (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs 196/2003. Riceverai o potrai consultare l’informativa privacy completa sul nostro sito; eventuali registrazioni di chiamate o video-call avverranno solo nei limiti di legge e, se necessario, previo consenso. Esempi pratici - Vuoi valutare la permuta: prenota una visita, porta documento e libretto del veicolo da permutare; potremo fornirti una stima preliminare e spiegare tempi e costi del passaggio di proprietà (PRA/ACI). - Preferisci una video-consulenza: prenota una call per la configurazione del modello, un preventivo personalizzato e le opzioni di finanziamento; potrai poi decidere se venire in sede per finalizzare. Per le pratiche gestite da SCUDERIA 76 SRL riceverai sempre indicazioni chiare su documenti richiesti, tempi e costi. Per casi particolari o aggiornamenti normativi, ti invitiamo a contattarci direttamente: il nostro team verificherà la soluzione più adatta alle tue esigenze.
Sì. Nei contratti di vendita tra professionista e consumatore, il veicolo è coperto dalla garanzia legale di conformità prevista dagli artt. 128-135 del Codice del Consumo (D.Lgs 206/2005, come aggiornato dal D.Lgs 170/2021). Questa garanzia riguarda l’intero veicolo – quindi anche motore e cambio – per i difetti di conformità che si manifestano entro 24 mesi dalla consegna. Per i veicoli usati, la durata può essere concordemente limitata per iscritto fino a un minimo di 12 mesi. I rimedi previsti sono, senza spese per il consumatore, la riparazione o la sostituzione entro un termine ragionevole; se questi non sono possibili o risultano sproporzionati/inefficaci, si ha diritto alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto, secondo il Codice del Consumo. Il difetto deve essere denunciato al venditore entro 2 mesi dalla scoperta. Per le vendite concluse dopo il 1° gennaio 2022, se il difetto si manifesta entro un anno dalla consegna si presume che esistesse già al momento della consegna, salvo prova contraria. Il cliente può verificare gli aggiornamenti normativi o contattare SCUDERIA 76 SRL per dettagli attuali. La garanzia legale non copre l’usura ordinaria (es. pastiglie freno, frizione usurata), danni da uso improprio, mancata manutenzione secondo il libretto, o interventi non autorizzati. Oltre alla garanzia legale, possono essere offerte garanzie commerciali (estensioni o polizze) con condizioni specifiche, massimali, franchigie ed esclusioni: queste non sostituiscono né limitano i diritti di legge del consumatore. Esempi pratici: - Dopo 5 mesi dalla consegna, il cambio automatico manifesta un guasto interno non dovuto a usura: il consumatore ha diritto, in via prioritaria, alla riparazione/sostituzione senza spese. - Dopo 10 mesi, la frizione risulta consumata per normale usura su veicolo ad alto chilometraggio: tipicamente non è un difetto di conformità e può non rientrare nella copertura legale. Clienti con partita IVA o acquisti B2B: la disciplina può differire e si applicano le norme del Codice Civile sui vizi (artt. 1490-1495 c.c.), con termini e oneri diversi. Per istruzioni sulla gestione di un difetto (documenti, tempistiche, rete assistenza) o per conoscere eventuali garanzie commerciali aggiuntive disponibili, contattateci direttamente: il nostro team verificherà il caso concreto e vi guiderà nella soluzione più rapida e conforme alla normativa.
La permuta è il contratto disciplinato dall'art. 1552 del Codice Civile, con il quale le parti si trasferiscono reciprocamente la proprietà di cose. Nella prassi automotive, il consumatore consegna l'usato al concessionario in conto-prezzo del nuovo o del seminuovo, e il valore riconosciuto dal dealer è detratto dall'importo da pagare. Non esiste una formula di legge per determinare il valore di permuta: si tratta di una stima commerciale che il dealer formula sulla base di banche dati professionali e della valutazione fisica del veicolo. Le fonti di riferimento più diffuse sul mercato italiano sono: - Eurotax (Autovista Group), pubblicato su eurotaxglass.com, fornisce quotazioni "Eurotax Blu" (valore di acquisto da privato) e "Eurotax Giallo" (valore di rivendita al pubblico). Lo scarto tra i due valori riflette il margine commerciale del rivenditore. - Quattroruote Quotazioni Riviste Veicoli (Q-RV), pubblicato da Editoriale Domus, con metodologia analoga. - Prezziario ACI dei valori di mercato dei veicoli usati, edito da Automobile Club d'Italia (aci.it), utilizzato anche come riferimento per finalità fiscali. Variabili che il dealer applica alla quotazione di base sono fattuali e oggettive: chilometraggio rispetto alla media annua di riferimento, anno e mese di prima immatricolazione, allestimento e optional, numero di proprietari precedenti dal libretto, integrità della carrozzeria e dell'abitacolo, regolarità dei tagliandi documentata, esito del controllo meccanico, presenza di doppie chiavi e documentazione completa. Le quotazioni delle banche dati sono indicative e nazionali; il valore concreto varia per zona geografica, stagionalità della domanda e modello specifico. L'accordo finale è frutto di trattativa: il dealer non è obbligato ad allinearsi a una specifica quotazione, e il consumatore può richiedere preventivi a più operatori. Aggiornato a 2026; le quotazioni Eurotax, Quattroruote e ACI sono pubblicazioni periodiche aggiornate mensilmente. Il caso specifico richiede valutazione: consulta il tuo dealer.
Acquisto veicoli usati
Sì. Acquistiamo auto usate da privati e aziende, anche come ritiro in permuta, con una procedura chiara e tracciabile. La valutazione è rapida ma resta indicativa fino a verifica tecnica e documentale (stato d’uso, chilometraggio, storico manutentivo e sinistri, mercato di riferimento). Documenti e prerequisiti: - carta di circolazione; - Certificato di Proprietà digitale (CDPD) o dati utili per la pratica PRA; - documento d’identità e codice fiscale del venditore, ed eventuale consenso/copie dei cointestatari; - doppie chiavi, libretto tagliandi e fatture manutenzione, se disponibili. Sono necessari l’assenza di vincoli (fermo amministrativo, ipoteche, pendenze) e, in caso di leasing/finanziamento, l’estinzione con relativa liberatoria prima della vendita. Passaggio di proprietà e pratiche: redigiamo l’atto di vendita con firma autenticata (presso STA/Comune) e curiamo la registrazione al PRA entro 60 giorni, come previsto dall’art. 94 del Codice della Strada. Gli oneri e gli emolumenti ACI/PRA (compresa l’IPT, ove dovuta) sono indicati in proposta e saldati secondo gli accordi. Per le pratiche gestite da SCUDERIA 76 SRL adottiamo le procedure ACI/STA per abbreviare tempi e code. Pagamenti e tracciabilità: i corrispettivi sono effettuati con mezzi tracciabili, nel rispetto dei limiti all’uso del contante e degli obblighi antiriciclaggio di cui al D.Lgs 231/2007; eventuali soglie possono variare nel tempo: il cliente può verificare gli aggiornamenti normativi o contattare SCUDERIA 76 SRL per dettagli attuali. Privacy: i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs 196/2003, per finalità connesse a valutazione, acquisto e pratiche PRA/ACI. Esempi pratici: - Permuta: stai acquistando una vettura in salone e permuti la tua usata. Effettuiamo perizia in sede, definiamo la differenza prezzo e predisponiamo l’atto di vendita contestuale, con registrazione PRA entro i termini di legge. - Vendita diretta: ci invii foto e dati; ricevi una valutazione indicativa. In sede verifichiamo auto e documenti; se non emergono vincoli o difformità, formalizziamo l’atto e corrispondiamo il prezzo con bonifico tracciato. Nota bene: le condizioni economiche definitive dipendono dall’esito della perizia e delle verifiche amministrative (visure PRA, controlli fermo). Per casi specifici o dubbi documentali, contattaci: forniremo un preventivo e l’elenco aggiornato dei documenti necessari.
Acquistiamo prevalentemente vetture usate di tutte le marche e alimentazioni (benzina, diesel, ibride, elettriche), con chilometraggi anche elevati, purché in condizioni meccaniche e documentali idonee. L’accettazione è sempre subordinata a una doppia verifica: tecnica (stato d’uso) e giuridico-amministrativa (documenti e assenza di vincoli). Cosa acquistiamo, in linea generale: - autovetture immatricolate in Italia con documentazione completa (documento unico di circolazione e proprietà o, se ancora presente, CdP/Foglio Complementare); - veicoli liberi da gravami, fermi amministrativi o ipoteche risultanti al PRA; - vetture con chilometraggio plausibile e non manomesso, con manutenzione preferibilmente documentata; - ex aziendali, ex noleggio o ex leasing solo se i relativi vincoli/contratti risultano regolarmente estinti prima del trasferimento. Casi che normalmente non possiamo acquistare: - veicoli con fermo amministrativo, ipoteca o pignoramento attivi; - auto radiate, destinate a demolizione o con documentazione mancante/non coerente (targa–telaio–intestatario); - veicoli immatricolati all’estero non ancora nazionalizzati in Italia (valutabili solo dopo regolare immatricolazione); - mezzi con danni strutturali gravi o con provenienza non chiara. Il trasferimento di proprietà è effettuato secondo l’art. 94 del Codice della Strada, tramite le procedure ACI–PRA. Prima dell’acquisto effettuiamo le verifiche di regolarità al Pubblico Registro Automobilistico e l’identificazione del veicolo. I dati personali forniti per la valutazione sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs 196/2003 aggiornato; l’informativa completa è disponibile in sede. Esempi pratici: - Autovettura 2015 benzina con 160.000 km, manutenzione documentata e nessun vincolo al PRA: dopo il check tecnico e documentale, l’auto è normalmente acquistabile. - Auto con fermo amministrativo o con leasing non estinto: l’acquisto resta sospeso finché il vincolo non viene cancellato e l’intestazione è regolare. Per le pratiche gestite da SCUDERIA 76 SRL ogni veicolo viene valutato caso per caso, con una quotazione trasparente basata su stato d’uso, mercato e documentazione. Le normative richiamate sono consolidate; il cliente può verificare eventuali aggiornamenti normativi o contattare SCUDERIA 76 SRL per dettagli attuali e per un riscontro sulla propria specifica vettura.
Sì, puoi vendere la tua auto anche senza acquistarne un’altra. L’acquisto diretto da parte del concessionario (cessione C2B) è possibile previa perizia tecnica e verifica documentale. Il trasferimento di proprietà viene registrato al PRA ai sensi dell’art. 94 del Codice della Strada, con aggiornamento dei documenti a cura dell’acquirente professionale secondo le procedure ACI/PRA. Requisiti principali per procedere: - Devi essere intestatario del veicolo (in caso di cointestazione servono le firme di tutti i cointestatari). - Il veicolo deve essere libero da gravami o vincoli che impediscano il passaggio (fermo amministrativo ex art. 86 DPR 602/1973, ipoteche, pignoramenti, vincoli da leasing o finanziamenti non estinti o senza consenso del creditore). - Documentazione necessaria: carta di circolazione, Certificato di Proprietà (digitale o cartaceo), documento d’identità e codice fiscale dell’intestatario; eventuale ulteriore documentazione potrà essere richiesta in base al caso. Pagamenti e tracciabilità: il corrispettivo viene erogato con mezzi tracciabili (es. bonifico o assegno circolare) nel rispetto degli obblighi antiriciclaggio e dei limiti all’uso del contante previsti dal D.Lgs 231/2007 e successive modifiche. La soglia sul contante può variare nel tempo: il cliente può verificare gli aggiornamenti normativi o contattare SCUDERIA 76 SRL per dettagli attuali. Garanzie e tutele: la garanzia legale di conformità del Codice del Consumo (artt. 128-135 D.Lgs 206/2005) si applica quando il consumatore acquista da un professionista, non quando il privato vende il proprio veicolo al concessionario. Il diritto di recesso del D.Lgs 21/2014 rileva solo per contratti a distanza o fuori dai locali commerciali, fattispecie che di norma non ricorre nella cessione diretta in sede. Come si svolge in pratica: - Valutazione e verifica: ispezione del veicolo, controllo documentale e visure PRA. - Proposta e pagamento: definizione del prezzo in base a stato d’uso, chilometraggio e storico manutentivo; pagamento tracciato. - Passaggio di proprietà: pratica presentata e registrata al PRA secondo la normativa vigente. Esempi pratici: - Auto cointestata: servono le firme di tutti i cointestatari per perfezionare la vendita; senza tali firme il passaggio non può essere registrato. - Auto con fermo amministrativo: la vendita non può essere completata finché il fermo non è cancellato dall’ente impositore. Per le pratiche gestite da SCUDERIA 76 SRL, la valutazione è subordinata alle verifiche tecniche e PRA; in presenza di vincoli o incongruenze documentali la trattativa potrà essere sospesa. Per un riscontro sul tuo caso specifico ti invitiamo a contattarci direttamente.
Sì, è possibile vendere un’auto con un finanziamento in corso, ma le modalità dipendono dal tipo di contratto e da eventuali vincoli annotati al PRA (Pubblico Registro Automobilistico). Principali casi: - Finanziamento con riserva di proprietà: è frequente nei crediti finalizzati. Finché il debito non è estinto, la proprietà resta riservata al venditore/finanziatore (artt. 1523-1526 c.c.). Per vendere occorre estinguere il finanziamento e chiedere la cancellazione della riserva al PRA, oppure ottenere il consenso scritto del creditore alla vendita con contestuale estinzione. - Prestito personale non vincolato al veicolo: puoi vendere liberamente l’auto perché non ci sono annotazioni sul mezzo; resti comunque obbligato a rimborsare il prestito, con possibilità di estinzione anticipata ai sensi dell’art. 125-sexies TUB (D.Lgs 385/1993). - Leasing: il veicolo è di proprietà della società di leasing. Non puoi venderlo; è necessaria una cessione/subentro con consenso del lessor o il riscatto anticipato prima della vendita. Passaggi operativi consigliati: 1) Verifica del tipo di finanziamento e dei vincoli con una visura PRA (riserva di proprietà, privilegio speciale, ecc.). 2) Richiesta al finanziatore del conteggio di estinzione anticipata (art. 125-sexies TUB), inclusi eventuali costi o rimborsi pro-quota. 3) Ottenimento di quietanza/nullo osta e presentazione all’ACI-PRA per la cancellazione dei vincoli. 4) Stipula dell’atto di vendita e trascrizione al PRA entro i termini di legge (art. 94 Codice della Strada), preferibilmente con cancellazione dei vincoli contestuale al passaggio di proprietà. Esempi pratici: - Permuta in concessionaria con riserva di proprietà: debito residuo 8.000 €, valutazione del veicolo 10.000 €. Il dealer estingue il debito, ottiene la quietanza e la cancellazione della riserva; la differenza di 2.000 € viene corrisposta al cliente. - Vendita tra privati con prestito personale: nessun vincolo sul veicolo. Puoi vendere l’auto e decidere se proseguire i pagamenti o estinguere anticipatamente il prestito; il nuovo acquirente non subentra nel tuo finanziamento. Per le pratiche gestite da SCUDERIA 76 SRL, curiamo visure, conteggi di estinzione e la corretta trascrizione al PRA, così da evitare che il veicolo venga trasferito con vincoli pendenti. Le norme richiamate sono di carattere generale; per aggiornamenti o situazioni particolari (ad es. leasing o privilegi iscritti), contattaci: valuteremo il tuo caso e indicheremo la soluzione corretta.
In linea generale, non puoi “vendere” un’auto che non è intestata a te al PRA: l’atto di vendita deve essere sottoscritto dall’intestatario risultante al Pubblico Registro Automobilistico, oppure da un suo rappresentante munito di procura speciale a vendere con firma autenticata. Una semplice delega a presentare le pratiche non autorizza a firmare l’atto di vendita. Riferimenti: art. 94 del Codice della Strada (obbligo di aggiornamento dei registri in caso di trasferimento) e artt. 1387-1392 c.c. sulla rappresentanza/procura. Quando è possibile procedere se il veicolo non è intestato a te: - Procura speciale a vendere: l’intestatario rilascia una procura in tuo favore per la vendita, con firma autenticata da notaio o pubblico ufficiale abilitato (es. Comune o STA/ACI). Con la procura potrai firmare l’atto di vendita in nome e per conto del proprietario. - Cointestazione: se il veicolo è cointestato, devono firmare l’atto di vendita tutti i cointestatari o rilasciare ciascuno una procura speciale. - Veicolo intestato a società: firma il legale rappresentante (con visura camerale aggiornata). Un dipendente non può vendere senza idonea procura. - Proprietario deceduto: occorre la documentazione successoria (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sugli eredi) e l’atto può essere firmato da tutti gli eredi o da un procuratore munito di procura speciale; spesso si esegue l’intestazione/trasferimento in un unico atto. Attenzioni particolari: in presenza di leasing o riserva di proprietà, il vero proprietario è la società di leasing/finanziaria; serve il loro intervento/autorizzazione e la rimozione del vincolo prima della vendita. In caso di fermo amministrativo o pignoramento, la trascrizione del trasferimento può essere rifiutata o limitata. Documenti tipici richiesti: Documento Unico/CdP digitale, documento d’identità e CF dell’intestatario e dell’acquirente, eventuale procura speciale a vendere (originale), per società la visura CCIAA. Ai sensi dell’art. 94 C.d.S., il trasferimento va registrato entro 60 giorni. Esempi pratici: - Vendita dell’auto del padre: è possibile solo con procura speciale a vendere del padre con firma autenticata; con una semplice delega la pratica verrà respinta. - Auto aziendale affidata a un dipendente: il dipendente non può venderla; deve firmare il legale rappresentante o un procuratore della società. Per le pratiche gestite da SCUDERIA 76 SRL, verifichiamo intestazione, eventuali vincoli (fermi/ipoteche), cointestazioni e la correttezza della procura, assistendoti nella registrazione al PRA. Per casi particolari o aggiornamenti procedurali (es. Documento Unico ex D.M. 214/2017), ti invitiamo a contattarci direttamente.
La valutazione del veicolo è una stima professionale che diventa definitiva solo dopo perizia in presenza e verifica documentale. Eventuali quotazioni fornite online o su foto sono da intendersi come non vincolanti fino all’ispezione fisica e al controllo delle carte (artt. 1326 e ss. c.c. sulla formazione del contratto). In sintesi, applichiamo un processo strutturato e trasparente: - Identificazione e documentazione: verifica dei dati a libretto (telaio/VIN, versione, allestimento, dotazioni, eventuali modifiche omologate) e coerenza con la documentazione di manutenzione. - Stato d’uso: controllo di carrozzeria, interni, cristalli, pneumatici, freni e sospensioni; verifica di eventuali riparazioni strutturali; prova su strada ove possibile. - Chilometraggio: valutazione della congruità dei km dichiarati rispetto a manutenzioni e dati disponibili (es. revisioni ministeriali), fermo restando che eventuali incongruenze incidono sul valore. - Verifiche amministrative: visura PRA/ACI per accertare la presenza di ipoteche, fermi amministrativi o pignoramenti; tali gravami possono incidere sul prezzo e, in taluni casi, impedire o ritardare la finalizzazione dell’acquisto fino alla loro cancellazione. Prima del passaggio di proprietà (art. 94 Codice della Strada) richiediamo la piena regolarità della posizione del veicolo. - Dotazioni e storico: presenza del doppio treno di gomme, set chiavi completo, sistemi ADAS e accessori originali; cronologia tagliandi certificata. Esempi pratici: - Un’auto con manutenzione documentata, due chiavi, pneumatici recenti e nessun danno strutturale ottiene normalmente una valutazione superiore rispetto a un veicolo con urti, interni usurati e tagliandi irregolari, a parità di chilometri. - In presenza di un fermo amministrativo non cancellato o di riparazioni strutturali non conformi, la proposta può essere sospesa o ridotta fino alla regolarizzazione. Per le pratiche gestite da SCUDERIA 76 SRL, eventuali valutazioni a distanza sono accompagnate da un riepilogo dei criteri adottati e diventano vincolanti solo con la firma della proposta d’acquisto e l’esito positivo delle verifiche. I documenti e i dati personali forniti sono trattati ai sensi del GDPR e del D.Lgs 196/2003; su richiesta forniamo l’informativa completa. La normativa può subire aggiornamenti; il cliente può verificare gli aggiornamenti normativi o contattare SCUDERIA 76 SRL per dettagli attuali e per una valutazione personalizzata del proprio caso.
Sì: la stima preliminare del tuo veicolo è gratuita e senza impegno. Significa che il calcolo indicativo del valore, basato sui dati che ci fornisci (marca, modello, anno, chilometraggio, stato d’uso) e/o su una verifica visiva in sede, non comporta alcun costo per il cliente. Restano esclusi dalla gratuità eventuali servizi opzionali che non sono necessari alla semplice valutazione e che comportano costi vivi o attività aggiuntive, ad esempio: - visure PRA/ACI per accertamenti su ipoteche, fermi amministrativi o vincoli; - perizie tecniche approfondite o relazioni scritte certificate; - sopralluoghi o ritiri a domicilio fuori area, quando comportino costi di trasferta. In tali casi, ogni costo viene sempre comunicato in modo chiaro prima dell’erogazione del servizio e applicato solo se accettato dal cliente, in conformità agli artt. 20-22 (pratiche commerciali scorrette) e agli obblighi informativi precontrattuali degli artt. 49 e ss. del Codice del Consumo (D.Lgs 206/2005, come modificato dal D.Lgs 21/2014). La valutazione ha natura indicativa e non costituisce offerta vincolante. Il prezzo definitivo di ritiro o permuta viene confermato solo dopo la verifica tecnica e documentale del veicolo (chilometraggio reale, manutenzione, eventuali danni o sinistri pregressi, conformità dei documenti). L’eventuale periodo di validità della stima viene indicato al momento dell’emissione. Per servizi opzionali acquistati a distanza o fuori dai locali commerciali, può applicarsi il diritto di recesso entro 14 giorni ai sensi del D.Lgs 21/2014, salvo tua richiesta di esecuzione immediata e completa del servizio, che comporta la perdita del recesso per la parte già eseguita. Esempi pratici: - Porti l’auto in salone per una permuta: la stima preliminare e senza impegno è gratuita. - Richiedi una perizia scritta con report fotografico e visura sinistri: si tratta di un servizio opzionale; l’eventuale costo ti viene indicato in anticipo e sarà applicato solo se approvi. Per le pratiche gestite da SCUDERIA 76 SRL, ti invitiamo a contattarci per conoscere condizioni, eventuali costi dei servizi opzionali e la durata di validità della tua stima. Se hai dubbi normativi, puoi verificare gli aggiornamenti di legge o contattarci per dettagli attuali.
Offriamo una stima preliminare in tempi molto rapidi, spesso già nella stessa giornata, quando ci fornisci i principali dati del veicolo (targa/VIN, chilometraggio, anno, allestimento e stato d’uso). Questa prima indicazione ha valore puramente orientativo e non costituisce proposta contrattuale né impegno all’acquisto da parte del dealer ai sensi degli artt. 1326 e 1336 c.c.; l’importo definitivo viene confermato solo dopo verifica fisica e documentale. Per rendere la valutazione il più celere e accurata possibile, seguiamo uno schema trasparente: - Stima preliminare: su base dei dati forniti, possiamo comunicare un intervallo di valore indicativo. - Verifica in sede: controllo dello stato d’uso (carrozzeria, interni, meccanica), chilometraggio, storico manutentivo, presenza di accessori/doppie chiavi, pneumatici e test drive se necessario. - Controlli documentali: visura PRA/ACI per accertare eventuali gravami (fermi amministrativi, ipoteche, leasing/noleggio in corso) e congruità dei dati. Questi passaggi possono incidere sui tempi e sulla conferma del valore. Tempistiche: nella maggior parte dei casi, la valutazione definitiva avviene in giornata o entro 24–48 ore dalla perizia in sede. Potrebbero servire tempi maggiori se emergono situazioni particolari (ad es. fermo amministrativo, pegno, anomalie sul chilometraggio, danni strutturali, leasing attivo). Per le pratiche gestite da SCUDERIA 76 SRL, ti comunicheremo sempre in anticipo i passaggi e i tempi stimati. Esempi pratici: - Se ci invii targa e chilometri e porti l’auto in showroom con libretto e storico tagliandi, in assenza di criticità la conferma del valore avviene di norma lo stesso giorno. - Se dalla visura PRA emerge un fermo amministrativo, occorre prima la sua cancellazione: la valutazione potrà essere aggiornata e i tempi si allungano fino alla rimozione del gravame. Privacy: i dati forniti per la stima sono trattati nel rispetto del Reg. (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs 196/2003 e s.m.i., esclusivamente per finalità di valutazione e contatto. Il cliente può verificare gli aggiornamenti normativi o contattare SCUDERIA 76 SRL per dettagli attuali. Per un’indicazione precisa sul tuo veicolo e sulle tempistiche del caso, ti invitiamo a contattarci direttamente: valuteremo insieme la soluzione più rapida e conveniente.
La valutazione online è uno strumento utile e tendenzialmente affidabile come stima preliminare, perché si basa su quotazioni di mercato aggiornate e sui dati inseriti (marca, modello, anno, chilometraggio, allestimento). Tuttavia non costituisce un’offerta vincolante né un prezzo garantito: è una indicazione orientativa che dovrà essere confermata o ricalibrata dopo l’ispezione fisica del veicolo e la verifica documentale. Per chiarezza giuridica, salvo diversa ed espressa indicazione, la stima online non è un’offerta al pubblico e non perfeziona alcun contratto ai sensi degli artt. 1326 e 1336 c.c.; il valore definitivo viene concordato solo al termine della perizia in sede, anche nell’ambito di una eventuale permuta. Le comunicazioni commerciali sono rese in modo chiaro nel rispetto del Codice del Consumo (D.Lgs 206/2005, in particolare artt. 20-22 su pratiche commerciali ingannevoli). Nei casi di trattative o contratti conclusi a distanza, si applicano gli obblighi informativi di cui al D.Lgs 21/2014. Fattori che possono modificare la stima iniziale: - Stato meccanico e di carrozzeria, usura pneumatici, funzionalità sistemi di sicurezza e infotainment. - Storico manutentivo (tagliandi documentati), chilometraggio coerente e certificabile. - Sinistri pregressi, riparazioni, qualità delle verniciature. - Dotazioni e optional, numero di chiavi, presenza di accessori (es. set gomme invernali). - Verifiche PRA/ACI su fermi amministrativi, ipoteche o altri gravami che incidono su trasferibilità e valore. - Andamento del mercato locale (domanda/offerta) al momento della perizia. Esempi pratici: - Un’auto con stima online di 10.500 € può essere rivalutata a 11.200 € se in perizia emergono tagliandi ufficiali completi e optional richiesti dal mercato. - Al contrario, la presenza di danni strutturali non dichiarati o di un fermo amministrativo può comportare una riduzione significativa del valore o l’impossibilità di ritiro finché la situazione non viene regolarizzata. I dati personali conferiti per la valutazione sono trattati nel rispetto del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs 196/2003 vigente; il cliente può verificare gli aggiornamenti normativi o contattare SCUDERIA 76 SRL per dettagli attuali. Per una stima personalizzata e vincolante è sempre necessario fissare la perizia in sede, con visione del veicolo e dei documenti. Per casi specifici, vi invitiamo a contattare direttamente il nostro team.
Sì. È possibile richiedere una valutazione in presenza sia del vostro usato (per permuta o vendita) sia, previo appuntamento, un’ispezione in sede della vettura che intendete acquistare presso SCUDERIA 76 SRL. Come funziona la valutazione del vostro usato - Prenotazione: fissiamo data e orario per la perizia, così da dedicare il tempo necessario all’ispezione statica e, se concordato, alla prova su strada. - Cosa portare: carta di circolazione, documento d’identità, eventuale certificato di proprietà digitale (CDPD) o dati per visura PRA, storico manutenzione/fatture, doppie chiavi e accessori dichiarati. - Esito: la quotazione ha natura precontrattuale e indicativa; diventa vincolante solo con la sottoscrizione del contratto di acquisto/permuta (art. 1326 c.c.). In fase di perizia potremmo richiedere verifiche documentali (es. visura PRA per gravami) e tecniche che possono incidere sull’importo. La fase è svolta nel rispetto della buona fede precontrattuale (art. 1337 c.c.). Ispezione della vettura che intendete acquistare - Visione e test: potete vedere l’auto e, quando possibile, effettuare un test drive. Un meccanico/perito di fiducia può partecipare previo accordo, nel rispetto delle regole di sicurezza e assicurative del salone; non sono ammessi smontaggi invasivi senza autorizzazione. - Garanzie: per acquisti da professionista, sui beni di consumo si applica la garanzia legale di conformità (artt. 128-135 Codice del Consumo). Per i veicoli usati la durata può essere concordemente ridotta fino a un minimo di 12 mesi; in assenza di pattuizione resta di 24 mesi. Tutela dati personali I dati e, se del caso, le immagini raccolte in sede di perizia sono trattati per finalità di valutazione e predisposizione di un’eventuale offerta, quali misure precontrattuali ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. b) GDPR, nel rispetto del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs 196/2003 aggiornato. Potrete consultare l’informativa privacy completa in sede o sul nostro sito. Esempi pratici - Permuta: portate la vostra auto con libretto e storico manutenzione; la stima preliminare è formulata dopo l’ispezione e si consolida nel contratto di acquisto con ritiro dell’usato. - Ispezione con tecnico: concordiamo giorno e orario; il vostro meccanico verifica l’auto in sede, senza interventi invasivi, prima della decisione d’acquisto. Per casi particolari (ad es. veicoli con allestimenti speciali o sinistri pregressi) e per verificare eventuali aggiornamenti normativi, il cliente può contattarci direttamente: saremo lieti di fornire indicazioni operative e legali aggiornate.
Per vendere la tua auto servono alcuni documenti indispensabili per redigere l’atto di vendita e completare il passaggio di proprietà presso PRA e Motorizzazione (Sportello Telematico dell’Automobilista). Riferimenti normativi principali: art. 94 del Codice della Strada (obbligo di aggiornamento entro 60 giorni a cura dell’acquirente) e disciplina del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà introdotto dal D.Lgs 98/2017 e dal D.M. 214/2017. Documenti essenziali del/i venditore/i: - Documento di identità in corso di validità e codice fiscale (tutti i cointestatari, se presenti). - Carta di circolazione (libretto). - Certificato di Proprietà (cartaceo o digitale) oppure Documento Unico (DU). Su uno di questi si redige la dichiarazione di vendita con firma autenticata (presso Comune, notaio o STA). L’imposta di bollo è assolta secondo la procedura applicata dallo sportello. Casi particolari: - Veicolo cointestato: serve la firma autenticata e i documenti di tutti i cointestatari. In mancanza, è necessaria procura/delega con firma autenticata. - Venditore società/partita IVA: occorrono visura camerale aggiornata o certificazione equivalente che attesti i poteri di firma del legale rappresentante, oltre ai documenti di identità e alla P.IVA. - Vincoli/gravami: in presenza di fermo amministrativo, privilegio del creditore o leasing annotato al PRA, è necessaria la relativa liberatoria/quietanza per procedere alla cancellazione del vincolo in sede di trasferimento. Alcuni operatori (inclusi i concessionari) richiedono la preventiva cancellazione del fermo prima dell’acquisto. - Smarrimento/sottrazione dei documenti: occorre denuncia alle Forze dell’Ordine e richiesta di duplicato prima della vendita. - Successione: per auto di proprietario deceduto, è necessaria la documentazione successoria (dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 e, se del caso, atto di accettazione) per l’intestazione agli eredi o per la vendita contestuale. - Comunione legale tra coniugi: può essere richiesto il consenso del coniuge, dato che i beni mobili registrati acquistati in costanza di comunione rientrano nel regime legale (artt. 177 ss. c.c.). Esempi pratici: - Vendita a concessionario: porti documento, CF, libretto, CdP/DU. In sede STA, firmi la vendita con autentica; il concessionario cura la trascrizione entro i termini. - Auto con finanziamento estinto: prima della vendita, procurati la liberatoria della finanziaria per cancellare l’annotazione di privilegio al PRA. Per le pratiche gestite da SCUDERIA 76 SRL, l’autentica della firma e la trascrizione PRA/Motorizzazione sono curate in sede STA. Per casi specifici o aggiornamenti normativi, contattaci direttamente: verificheremo documenti e vincoli e ti assisteremo passo per passo.
Non sempre. Il “certificato di proprietà” tradizionale (CdP) è stato dematerializzato dal 05/10/2015: oggi esiste il Certificato di Proprietà Digitale (CDPD) registrato nei sistemi ACI-PRA. Inoltre, per molte pratiche dal 2020 in poi si rilascia il Documento Unico di Circolazione e di Proprietà (DU), che sostituisce sia il CdP/CDPD sia la carta di circolazione (ai sensi del D.Lgs. 98/2017). Cosa significa per il passaggio di proprietà: - Se il veicolo ha ancora il CdP cartaceo (tipico dei veicoli più datati), è utile presentarlo: può essere utilizzato come supporto per l’atto di vendita con firma autenticata. Lo Sportello Telematico dell’Automobilista (STA) provvederà alla trascrizione al PRA e all’aggiornamento dei documenti. - Se esiste solo il CDPD (nessun documento cartaceo), non serve “portare” un certificato: lo STA reperisce i dati in banca dati PRA. Si redige l’atto di vendita su modulistica PRA (es. NP3C) con firma autenticata e si procede alla trascrizione. - Se il veicolo è già corredato dal Documento Unico (DU), non esiste né serve un CdP/CDPD. Si presenta il DU per l’aggiornamento; l’operatore STA gestisce la trascrizione al PRA e l’emissione/aggiornamento del DU. Riferimenti: il Documento Unico è previsto dal D.Lgs. 98/2017; l’obbligo di aggiornare la documentazione di circolazione entro i termini in caso di trasferimento di proprietà discende dall’art. 94 del Codice della Strada. La dematerializzazione del CdP in CDPD decorre dal 05/10/2015 a cura di ACI-PRA. Esempi pratici: - Auto del 2013 con CdP cartaceo: porti il CdP, firmi l’atto di vendita sul CdP (con autenticazione della firma) e lo STA curerà la trascrizione e l’aggiornamento dei documenti. - Auto immatricolata nel 2022 con DU: porti il DU e i documenti d’identità/codici fiscali delle parti; non è richiesto alcun CdP. Lo STA aggiorna il DU dopo la trascrizione al PRA. In caso di smarrimento del CdP cartaceo, non si blocca la pratica: si procede come per il CDPD con atto di vendita su modulistica PRA e dichiarazione di smarrimento. Per le pratiche gestite da SCUDERIA 76 SRL, il nostro STA si occupa del reperimento dati e di tutta la modulistica necessaria. Le casistiche possono variare: per aggiornamenti normativi o situazioni particolari, il cliente può verificare gli aggiornamenti normativi o contattare SCUDERIA 76 SRL per dettagli attuali.
Sì: se il veicolo sarà intestato a un’altra persona (fisica o giuridica) o se stai gestendo pratiche per conto dell’attuale proprietario, è necessario acquisire i suoi dati e documenti. In particolare, per istruire correttamente le pratiche presso Motorizzazione/PRA (art. 94 Codice della Strada) servono copia di un documento d’identità valido e del codice fiscale dell’intestatario. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs 196/2003. Attenzione alla differenza tra delega e procura: - Delega per la gestione delle pratiche: consente a te o a SCUDERIA 76 SRL di presentare e seguire le formalità amministrative (immatricolazione, aggiornamento intestazione), ma non di firmare atti al posto dell’intestatario. - Procura speciale (artt. 1387-1392 c.c.): necessaria quando occorre firmare in nome e per conto dell’intestatario un atto dispositivo (es. vendita/trasferimento di proprietà di un usato). La semplice delega non è sufficiente. Nei passaggi di proprietà la firma del venditore deve essere autenticata presso gli uffici competenti (es. Comune, STA/ACI o notaio). Documenti tipici richiesti: - Persona fisica: documento d’identità e codice fiscale dell’intestatario; delega firmata per la presentazione delle pratiche; ove occorra firmare per conto, procura speciale notarile. - Persona giuridica: visura camerale aggiornata, documento e codice fiscale del legale rappresentante, eventuale procura interna/esterna che attesti i poteri di firma. - Cointestazione: documenti e firme (o procure) di tutti i co-intestatari. - Minori o soggetti sottoposti a tutela: documenti dei genitori/tutori e, se necessario, autorizzazioni di legge. Esempi pratici: - Acquisto intestato al coniuge: per l’immatricolazione servono documento e codice fiscale del coniuge e una delega per la gestione delle pratiche. Il coniuge non deve conferire procura se non deve firmare atti dispositivi. - Vendita di un’auto intestata a tuo padre: per il passaggio di proprietà è richiesta la sua firma con autentica sull’atto. Se non può presentarsi, occorre una procura speciale che ti abiliti a firmare per suo conto. Per le pratiche gestite da SCUDERIA 76 SRL, ti indicheremo modulo di delega/procura e lista documenti in base al caso specifico. Le procedure possono aggiornarsi: il cliente può verificare gli aggiornamenti normativi o contattare SCUDERIA 76 SRL per dettagli attuali e assistenza personalizzata.
Accettiamo esclusivamente strumenti di pagamento tracciabili, nel rispetto dei limiti all’uso del contante di cui all’art. 49 del D.Lgs 231/2007 (antiriciclaggio) e delle procedure interne di verifica. In generale, al momento dell’ordine può essere richiesto un acconto/caparra confirmatoria; il saldo è dovuto prima dell’immatricolazione (per il nuovo) o del passaggio di proprietà (per l’usato) e, in ogni caso, prima della consegna del veicolo. Metodi di pagamento ammessi: - Bonifico bancario SEPA da conto intestato all’acquirente indicato in contratto; la consegna avviene dopo l’effettivo accredito. - Assegno circolare non trasferibile, intestato al venditore, previa verifica di autenticità presso l’istituto emittente. - Carte di debito/credito per acconti, entro eventuali massimali POS e secondo le condizioni del circuito. - Finanziamento/leasing: il saldo è erogato direttamente dalla banca/finanziaria alla consegna, previa approvazione del contratto di credito. - Permuta: il valore della vettura data in rientro è detratto dal prezzo come pagamento parziale; l’eventuale differenza viene saldata con uno dei mezzi tracciabili sopra indicati. Contanti: sono accettati solo entro la soglia pro tempore vigente ai sensi del D.Lgs 231/2007; oltre tale soglia il pagamento in contanti non è consentito. Poiché tali limiti possono variare, il cliente può verificare gli aggiornamenti normativi o contattare SCUDERIA 76 SRL per dettagli attuali. Caparra e rimborsi: quando previsto, l’acconto può assumere la forma di caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.). In caso di recesso o inadempimento, si applicano le relative conseguenze di legge. Per contratti conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali si applica il D.Lgs 21/2014: il consumatore ha diritto di recesso entro 14 giorni e il rimborso è effettuato con lo stesso mezzo di pagamento usato per l’acquisto, salvo diverso accordo e senza costi a suo carico (art. 56). Per acquisti conclusi in salone, il diritto di recesso non si applica, salvo diverse previsioni contrattuali o di legge. Esempi pratici: - Auto usata con permuta: valore permuta 8.000 €, prezzo vettura 18.000 €; saldo 10.000 € con bonifico. Consegna dopo accredito e firma del passaggio di proprietà. - Auto nuova con finanziamento: caparra 1.000 € con carta; saldo erogato dalla finanziaria alla consegna, dopo immatricolazione. Per esigenze particolari (co-intestazioni, pagamenti da conti esteri, tempistiche di accredito), vi invitiamo a contattarci direttamente per concordare la soluzione conforme e più adatta al vostro caso.
Il pagamento avviene di regola con mezzi tracciabili (bonifico bancario SEPA o, se disponibile, bonifico istantaneo) dopo il perfezionamento della vendita e il completamento delle verifiche amministrative. I tempi dipendono da alcuni passaggi essenziali e dalle condizioni pattuite nel contratto di compravendita. In particolare: - Firma e autenticazione dell’atto di vendita: la sottoscrizione deve essere autenticata (es. presso Sportello Telematico dell’Automobilista, Comune o notaio). Solo da quel momento l’operazione è perfezionata ai fini del trasferimento. - Verifiche PRA/fermi amministrativi: effettuiamo i controlli sulla presenza di eventuali gravami e procediamo alle formalità di passaggio. L’annotazione è gestita nel rispetto dell’art. 94 del Codice della Strada (aggiornamento entro 60 giorni), di norma in via telematica. - Eventuali finanziamenti pendenti: se sull’auto grava un finanziamento, si procede prima all’estinzione e all’acquisizione della quietanza; il saldo al venditore è corrisposto per la parte eccedente. - Antiriciclaggio e limiti al contante: i pagamenti seguono gli obblighi del D.Lgs 231/2007 (adeguata verifica e tracciabilità). I trasferimenti in contanti sono soggetti ai limiti di legge (art. 49 D.Lgs 231/2007), attualmente pari a 5.000 euro salvo aggiornamenti normativi. Il cliente può verificare gli aggiornamenti normativi o contattare SCUDERIA 76 SRL per dettagli attuali. Tempistiche indicative: una volta autenticato l’atto, ricevuti tutti i documenti (libretto, CdP/DU, doppie chiavi, ecc.) e conclusi i controlli PRA, disponiamo il bonifico generalmente entro 1–2 giorni lavorativi. L’accredito dipende dalla banca del cliente (i bonifici SEPA standard richiedono in media 24–48 ore; i bonifici istantanei, se disponibili, arrivano in pochi minuti). Festività, cut-off bancari e verifiche aggiuntive possono incidere sui tempi. Esempi pratici: - Vendita diretta: consegna e firma autenticata lunedì mattina, documenti completi e nessun fermo. Bonifico disposto martedì e accredito tra mercoledì e giovedì, a seconda dei tempi bancari. - Permuta: valore dell’usato imputato come anticipo sul veicolo acquistato. Se l’importo della permuta supera l’anticipo dovuto, l’eccedenza è pagata con bonifico dopo le verifiche e, se presenti, le estinzioni di finanziamento. Per le pratiche gestite da SCUDERIA 76 SRL le condizioni e i tempi sono sempre specificati nel contratto; invitiamo a contattarci per una stima personalizzata e per qualsiasi esigenza o urgenza di pagamento.
Dipende dalla procedura interna; SCUDERIA 76 SRL può offrirlo quando previsto.
Il ritiro a domicilio del veicolo può essere gratuito quando previsto dalle condizioni commerciali e all’interno delle aree coperte. Si tratta di un servizio accessorio e facoltativo, soggetto a disponibilità e conferma. In ottica di trasparenza verso il consumatore, ogni eventuale costo deve essere comunicato in modo chiaro prima della prenotazione, ai sensi degli artt. 21-22 del Codice del Consumo (D.Lgs 206/2005) e, se l’accordo avviene a distanza o online, nell’informativa precontrattuale prevista dall’art. 49 del Codice del Consumo come aggiornato dal D.Lgs 21/2014. In pratica, il ritiro è generalmente gratuito entro le zone servite; possono tuttavia essere previsti oneri aggiuntivi in specifici casi, ad esempio: - distanza oltre l’area coperta o necessità di trasporti speciali; - veicolo non marciante che richiede carro attrezzi; - accessi a ZTL/aree portuali, pedaggi o traghetti; - tempi di attesa prolungati o mancata consegna di documenti/chiavi al momento del ritiro. Qualsiasi costo extra deve risultare dal preventivo e/o dal contratto prima della conferma. Se il veicolo deve circolare su strada pubblica per essere consegnato, è necessario che sia assicurato e in regola con il Codice della Strada (art. 193); in alternativa verrà utilizzato un mezzo di trasporto dedicato. Esempio 1: vendi un’auto perfettamente marciate in centro città entro l’area coperta; il ritiro avviene a domicilio senza costi e l’appuntamento viene confermato per iscritto con data e fascia oraria. Esempio 2: il veicolo è fermo in un box fuori provincia e non parte; serve un carro attrezzi e il tragitto prevede pedaggi. In questo caso possono applicarsi costi di trasporto e pedaggio, indicati e accettati prima dell’intervento. In caso di acquisto a distanza con eventuale recesso, le spese di restituzione del bene sono, per legge, a carico del consumatore salvo diverso accordo scritto (art. 57 D.Lgs 206/2005). Se fosse prevista una presa a domicilio per il reso, le relative condizioni economiche saranno indicate in modo esplicito prima della conferma. Per le pratiche gestite da SCUDERIA 76 SRL, le zone coperte, la gratuità e gli eventuali costi aggiuntivi vengono sempre confermati per iscritto nel preventivo o nel contratto. Il cliente può verificare gli aggiornamenti normativi o contattare direttamente il dealer per dettagli attuali e per ricevere un preventivo personalizzato.
Non è necessario consegnare l’auto in condizioni perfette: ritiriamo anche veicoli con normale usura, difetti estetici e alcuni difetti meccanici. La valutazione economica terrà conto dello stato d’uso, degli eventuali lavori necessari e della documentazione disponibile. Restano però alcuni requisiti legali e informativi. Il venditore ha l’obbligo di comportarsi secondo buona fede nella fase precontrattuale (art. 1337 c.c.) e di dichiarare correttamente eventuali vizi o sinistri rilevanti noti. In generale, nella compravendita si applicano le regole sui vizi (artt. 1490-1495 c.c.) e sulla libertà da diritti di terzi ed evizione (artt. 1483-1484 c.c.): il veicolo deve essere lecitamente trasferibile e non gravato da vincoli che impediscano la pratica. Per evitare equivoci, segnaliamo che la garanzia legale del Codice del Consumo (D.Lgs 206/2005) non si applica alla vendita dal consumatore al professionista. Documenti e condizioni tipicamente richiesti per il ritiro e il passaggio (art. 94 Codice della Strada): - Documenti di circolazione e di proprietà previsti (es. carta di circolazione/DUC e certificato di proprietà digitale, se presenti), documento d’identità e codice fiscale del venditore, chiavi del veicolo. - Assenza di impedimenti alla voltura o oneri non dichiarati (es. fermi amministrativi, ipoteche, leasing/noleggio non estinti). In presenza di tali vincoli la pratica può non essere perfezionabile o richiedere verifiche e costi aggiuntivi. - Stato del veicolo conforme a quanto dichiarato; manomissioni (es. alterazioni del numero di telaio o del contachilometri) sono vietate per legge e comportano il rifiuto del ritiro. Esempi pratici: - Difetti estetici: graffi sulla carrozzeria, cerchi segnati o piccoli ammaccamenti non impediscono il ritiro; verranno semplicemente considerati nella valutazione. - Difetti meccanici: spia motore accesa o frizione usurata possono essere accettati, previo sopralluogo tecnico. Danni strutturali al telaio o airbag esplosi richiedono perizia approfondita e possono ridurre sensibilmente il valore o portare al mancato ritiro. Per le pratiche gestite da SCUDERIA 76 SRL, le condizioni di ritiro e la documentazione richiesta vengono verificate caso per caso in base alle risultanze tecniche e alle visure PRA. La normativa su documenti e procedure (es. Documento Unico) è soggetta ad aggiornamenti: il cliente può verificare gli aggiornamenti normativi o contattare direttamente il nostro team per dettagli attuali e una quotazione trasparente.
Sì, è possibile vendere un’auto incidentata, ma è essenziale informare correttamente l’acquirente e rispettare gli adempimenti di legge. Se vendi come professionista a un consumatore: si applica la garanzia legale di conformità (artt. 128-135 del Codice del Consumo – D.Lgs 206/2005), pari a 24 mesi, riducibile a 12 mesi per l’usato solo con accordo espresso. Devi descrivere in modo chiaro i danni subiti e le riparazioni eseguite; l’omissione di informazioni rilevanti può costituire pratica commerciale scorretta o omissione ingannevole (artt. 20-22 del Codice del Consumo) e integrare un difetto di conformità. Clausole generiche tipo “visto e piaciuto” non sono opponibili al consumatore per difetti non specificamente accettati. Se la vendita è tra privati: si applicano gli artt. 1490-1495 c.c. (vizi occulti). Il venditore risponde dei difetti non riconoscibili con l’ordinaria diligenza al momento dell’acquisto; il compratore deve denunciarli entro 8 giorni dalla scoperta e, in ogni caso, entro 1 anno dalla consegna. Un’esclusione pattuita della garanzia non ha effetto in caso di dolo o se il venditore ha taciuto consapevolmente il sinistro o i relativi danni. Documenti e trasparenza: per una vendita corretta è consigliabile fornire per iscritto: - descrizione del sinistro (entità del danno, parti coinvolte, eventuali airbag attivati); - elenco delle riparazioni e relative fatture/perizie; - stato di marcia e idoneità alla circolazione, esito/validità della revisione (art. 80 CdS); - presenza di gravami (es. fermo amministrativo) desumibili da visura PRA. La vendita è possibile anche se il veicolo non è marciate o privo di revisione, ma in tal caso non può circolare su strada e dovrà essere trasportato. Passaggio di proprietà: l’acquirente deve provvedere alla trascrizione al PRA entro 60 giorni (art. 94 Codice della Strada). Per le pratiche gestite da SCUDERIA 76 SRL, verifichiamo visure e documenti, e formalizziamo nello stato d’uso tutte le informazioni rilevanti. Esempi pratici: - Un concessionario vende un’auto riparata dopo un urto al frontale: indica in scheda i ricambi strutturali sostituiti e allega le fatture; la garanzia legale è di 24 mesi (riducibile a 12 con accordo scritto). - Un privato vende un’auto non marcia dopo un sinistro: specifica che non è idonea alla circolazione e che necessita di traino; consegna perizia e preventivi dei lavori. Per casi specifici o aggiornamenti normativi, il cliente può contattare direttamente il dealer per una verifica personalizzata dei documenti e degli adempimenti.
Sì, valutiamo anche veicoli con chilometraggi elevati. L’eventuale acquisto avviene caso per caso, in base a una perizia tecnica, alla documentazione disponibile e all’andamento del mercato dell’usato. Il chilometraggio, da solo, non esclude la possibilità di ritiro, ma incide sulla quotazione e richiede verifiche più approfondite. Cosa verifichiamo prima di fare un’offerta: - Stato meccanico e carrozzeria, eventuali danni strutturali o riparazioni importanti. - Storico manutentivo e congruità del chilometraggio (libretto service, fatture, revisioni, banche dati). - Regolarità documentale: corrispondenza dei numeri di telaio, intestazione corretta, assenza di gravami (fermi amministrativi, ipoteche) risultanti al PRA. - Dotazioni e conformità (chiavi, dispositivi di sicurezza, eventuali modifiche regolarmente omologate). Aspetti amministrativi: il trasferimento di proprietà è effettuato con annotazione al Pubblico Registro Automobilistico nel rispetto dell’art. 94 del Codice della Strada (aggiornamento entro i termini di legge). In presenza di vincoli o blocchi al PRA, l’acquisto non può perfezionarsi finché la posizione non viene regolarizzata. I dati e i documenti conferiti per la valutazione sono trattati nel rispetto della normativa privacy applicabile (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs 196/2003, come aggiornato). Esempi pratici: - Un’auto con 220.000 km, manutenzione documentata e nessuna anomalia al PRA può essere acquistata, con quotazione calibrata sullo stato d’uso e sul mercato del modello. - Un’auto con 170.000 km ma con danni strutturali non riparati o con fermo amministrativo iscritto al PRA non è acquistabile fino alla completa regolarizzazione; in alternativa, la valutazione potrà risultare significativamente ridotta per i costi di ripristino. La valutazione non costituisce offerta al pubblico e diventa impegnativa solo a seguito di ispezione fisica del veicolo, verifica documentale e accettazione scritta delle condizioni. Per le pratiche gestite da SCUDERIA 76 SRL, potremmo richiedere la visione del veicolo e dei documenti originali prima di formulare una proposta definitiva. Ogni situazione può presentare peculiarità tecniche o amministrative. Per un riscontro puntuale sul tuo caso (marca, modello, chilometri, storico e documenti), ti invitiamo a contattare direttamente il nostro team: riceverai indicazioni aggiornate e una valutazione trasparente.
In Italia il passaggio di proprietà dei veicoli usati è un adempimento obbligatorio. Ai sensi dell’art. 94 del Codice della Strada, l’acquirente deve richiedere la trascrizione al PRA e l’aggiornamento dei registri entro 60 giorni dalla data dell’atto di vendita; in caso di ritardo sono previste sanzioni amministrative. Per le pratiche gestite da SCUDERIA 76 SRL, il concessionario può occuparsi integralmente dell’iter operando tramite Sportello Telematico dell’Automobilista (STA) o uffici ACI-PRA/Motorizzazione abilitati. In tal caso, l’acquirente firma una delega/mandato e sostiene i relativi oneri (IPT – Imposta Provinciale di Trascrizione, imposta di bollo, emolumenti PRA e diritti Motorizzazione, oltre agli eventuali costi di agenzia). Il servizio normalmente comprende: - predisposizione e autenticazione della firma sull’atto di vendita; - presentazione delle istanze e pagamento dei tributi dovuti; - richiesta e rilascio del documento aggiornato (Documento Unico/aggiornamento registri) e consegna delle ricevute provvisorie di circolazione. Documenti tipicamente richiesti all’acquirente: documento di identità e codice fiscale; per le persone giuridiche, visura camerale e poteri di firma; in caso di cointestazione, dati e documenti di tutti i cointestatari. I tempi di conclusione dipendono dalla completezza dei documenti e dai carichi degli uffici competenti, ma di norma la pratica si perfeziona in pochi giorni lavorativi. Alternativamente, l’acquirente può gestire personalmente il passaggio recandosi entro 60 giorni presso un STA/ufficio ACI-PRA o Motorizzazione, presentando l’atto di vendita con firma autenticata, i propri documenti e provvedendo al versamento dei tributi. In questo caso, il concessionario fornirà la documentazione necessaria del veicolo venduto. Esempi pratici: - Acquisto da concessionario: Maria affida a delega la pratica. L’agenzia STA versa IPT e imposte, presenta l’istanza e in pochi giorni Maria riceve il Documento Unico aggiornato. - Gestione in autonomia: Luca preferisce recarsi personalmente allo STA. Presenta l’atto con firma autenticata e paga IPT e diritti. Ottiene subito le ricevute e riceverà il documento aggiornato secondo i tempi dell’ufficio. La normativa e le procedure (es. modalità di rilascio del Documento Unico) possono subire aggiornamenti: il cliente può verificare le novità o contattare direttamente SCUDERIA 76 SRL per dettagli attuali e per assistenza sul proprio caso specifico.
Il passaggio di proprietà comprende la trascrizione dell’atto al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e l’aggiornamento della Carta di Circolazione entro 60 giorni dal trasferimento, come previsto dall’art. 94 del Codice della Strada. Il costo non dipende dal prezzo di vendita del veicolo, ma da imposte e diritti amministrativi stabiliti per legge. Le principali voci di costo sono: - Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT): disciplinata dagli artt. 56-60 del D.Lgs. 446/1997, varia in base alla potenza del veicolo (kW), alla tipologia, e alla Provincia, che può applicare una maggiorazione fino al 30%. Sono previste esenzioni o riduzioni in casi specifici (ad es. veicoli per persone con disabilità, veicoli storici con requisiti e certificazioni di legge). - Emolumenti ACI e diritti PRA: dovuti per la trascrizione dell’atto. - Imposta di bollo: per la registrazione e l’aggiornamento dei documenti. - Diritti della Motorizzazione Civile: per l’aggiornamento della Carta di Circolazione. - Eventuali spese di agenzia/pratiche auto: se l’operazione è delegata a un intermediario o gestita dal concessionario. Per le pratiche gestite da SCUDERIA 76 SRL, forniamo un preventivo dettagliato e trasparente di tutte le voci. Previo accordo, il costo del passaggio può essere incluso nel prezzo finale d’acquisto come voce separata in contratto, ma resta un onere amministrativo determinato da norme e tariffe pubbliche. Esempi pratici: - Utilitaria 55 kW in Provincia con aliquota base: l’IPT si applica secondo la tariffa base prevista dalla legge; si sommano emolumenti ACI/PRA, imposta di bollo e diritti Motorizzazione. Il totale finale dipende anche da eventuali spese di agenzia. - SUV 96 kW in Provincia che applica la maggiorazione massima: l’IPT è superiore perché si calcola una quota aggiuntiva per ogni kW oltre 53, più la maggiorazione provinciale; restano dovuti gli oneri fissi (emolumenti, bolli, diritti) ed eventuali spese di gestione. Poiché tariffe e maggiorazioni provinciali possono variare, il cliente può verificare gli aggiornamenti normativi o contattare SCUDERIA 76 SRL per dettagli attuali e un preventivo personalizzato. È inoltre disponibile sul sito ACI un calcolatore ufficiale per stimare l’IPT. Per casi particolari (veicoli storici, disabili, cointestazioni, eredità) vi invitiamo a contattarci direttamente per un inquadramento corretto e completo della pratica.
In sintesi: la presenza fisica non è sempre necessaria allo sportello per il passaggio di proprietà, ma il venditore deve firmare la dichiarazione di vendita con firma autenticata. L’acquirente può quasi sempre delegare la presentazione della pratica. Riferimenti normativi essenziali: - Art. 94 del Codice della Strada: entro 60 giorni dal trasferimento occorre richiedere la trascrizione al PRA e l’aggiornamento dei documenti di circolazione, a pena di sanzioni. - Legge 248/2006, art. 7: l’autenticazione della firma del venditore può essere effettuata dal notaio, da un funzionario comunale o da un soggetto abilitato presso uno Studio di Consulenza Automobilistica/STA (Sportello Telematico dell’Automobilista). - Procedura PRA/STA e, ove applicabile, rilascio del Documento Unico (D.Lgs 98/2017 e normativa attuativa). Quando è necessaria la presenza: - Venditore: deve presentarsi personalmente solo per autenticare la propria firma sull’atto di vendita (di regola su CDP/CDPD o sul Documento Unico), davanti a un soggetto abilitato. In alternativa può conferire a terzi una procura speciale a vendere con firma autenticata (es. dal notaio), che consente al delegato di firmare in sua vece. - Acquirente: non è richiesta la presenza fisica se conferisce delega per la presentazione della pratica allo STA/agenzia o al concessionario. È sufficiente la documentazione (documento d’identità, codice fiscale, eventuale modulo di delega). Esempi pratici: - Acquisto da concessionario: il venditore privato firma e autentica la dichiarazione di vendita. L’acquirente consegna documento e codice fiscale; il passaggio viene curato dal concessionario (ad es. SCUDERIA 76 SRL) tramite STA senza che l’acquirente debba recarsi allo sportello. - Vendita tra privati con venditore impossibilitato a muoversi: il venditore rilascia una procura speciale con firma autenticata a un familiare; il delegato firma l’atto di vendita e l’agenzia presenta la pratica per conto dell’acquirente. Documenti tipici per la delega/presentazione: documento d’identità e codice fiscale delle parti, modulo di delega firmato (per l’acquirente), atto di vendita con firma del venditore autenticata oppure procura speciale autenticata se firma un delegato, libretto e documentazione di proprietà (DU/CDP). In casi particolari (cointestazioni, veicoli ereditati, società) possono servire atti e certificazioni ulteriori. Per le pratiche gestite da SCUDERIA 76 SRL, indicheremo in anticipo se e quando è necessaria la tua presenza e quali documenti servono. Per situazioni specifiche o aggiornamenti normativi, contattaci direttamente.
Sì. Una società (SRL, SPA, SNC, ditta individuale, ecc.) può vendere un’auto intestata all’azienda. La vendita deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore munito di idonea procura (ai sensi degli artt. 1387 e seguenti del Codice Civile sulla rappresentanza). L’atto di vendita richiede la firma autenticata e la successiva trascrizione al PRA e aggiornamento della carta di circolazione entro 60 giorni (art. 94 Codice della Strada), attività che normalmente vengono gestite tramite lo Sportello Telematico dell’Automobilista (STA) e ACI – PRA. Documenti generalmente richiesti: - Carta di circolazione e Certificato di Proprietà Digitale (CDPD) o i relativi riferimenti telematici PRA. - Visura camerale aggiornata (recente) che attesti poteri di firma del legale rappresentante. - Documento d’identità e codice fiscale del legale rappresentante; eventuale procura/delega se firma un procuratore. - Eventuali liberatorie/nulla osta in presenza di vincoli: leasing o riserva di proprietà (artt. 1523 ss. c.c.), ipoteche, o fermo amministrativo (da cancellare prima del passaggio). Attenzione a possibili limitazioni: - Veicolo in leasing o noleggio a lungo termine: di regola l’intestatario al PRA è la società di leasing/noleggio; l’utilizzatore non può vendere. Serve il coinvolgimento e l’assenso del proprietario. - Veicolo con riserva di proprietà o gravami (fermo/ ipoteca): la vendita è bloccata o fortemente condizionata fino a estinzione/cancellazione del vincolo. Aspetti fiscali: se la società è soggetto IVA, la cessione avviene con fattura. Il trattamento IVA dipende dal regime applicabile e dall’eventuale detraibilità originaria dell’IVA sull’acquisto/uso dell’auto (DPR 633/1972). Per evitare errori, è opportuno confrontarsi con il proprio consulente fiscale; in alternativa, il cliente può verificare gli aggiornamenti normativi o contattare SCUDERIA 76 SRL per dettagli attuali. Esempi pratici: - Una SRL vende l’auto al concessionario: il legale rappresentante firma l’atto con firma autenticata, fornisce visura camerale, documento d’identità e documenti del veicolo; il concessionario cura trascrizione al PRA entro 60 giorni. - Una ditta individuale con veicolo in leasing operativo non può vendere direttamente: occorre il recesso/risoluzione del contratto e il rientro del mezzo al proprietario (società di leasing), che potrà poi cederlo. Per le pratiche gestite da SCUDERIA 76 SRL, verifichiamo in anticipo la presenza di vincoli e predisponiamo tutta la modulistica per una vendita rapida e conforme. Per casi specifici o dubbi documentali, contattateci direttamente.
Sì, è possibile vendere un’auto ereditata. Prima della vendita occorre però regolarizzare la posizione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) attraverso lo Sportello Telematico dell’Automobilista (STA). In pratica, gli eredi possono: (a) trascrivere l’accettazione di eredità e risultare proprietari, quindi vendere; oppure (b) sottoscrivere un atto unico in cui accettano l’eredità e contestualmente vendono il veicolo all’acquirente. L’obbligo di aggiornamento dei registri entro 60 giorni dalla data dell’atto è previsto dall’art. 94 del Codice della Strada. Documenti di norma richiesti: documento d’identità e codice fiscale degli eredi; dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ex DPR 445/2000) che attesti la qualità di erede, l’eventuale presenza di altri eredi o rinunce; eventuale testamento (se esiste) con relativa pubblicazione; Documento Unico (DU) del veicolo o, per posizioni meno recenti, il Certificato di Proprietà digitale; carta di circolazione (se ancora separata). Se ci sono più eredi, tutti devono firmare l’atto di vendita o rilasciare procura speciale autenticata. In presenza di vincoli (es. fermo amministrativo), il veicolo non è trasferibile finché il vincolo non viene cancellato. Costi e imposte: per la trascrizione e la vendita sono dovuti imposta di bollo, emolumenti ACI e l’Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT), con importi variabili in base alla provincia e alle caratteristiche del veicolo. Poiché la disciplina tariffaria può essere aggiornata, il cliente può verificare gli aggiornamenti normativi o contattare SCUDERIA 76 SRL per dettagli attuali. Esempi pratici: - Figlio unico erede: firma, presso uno STA, un atto unico di accettazione di eredità e vendita. Lo STA registra la pratica al PRA e rilascia il nuovo Documento Unico all’acquirente entro i termini di legge. - Più eredi: tutti firmano la vendita oppure rilasciano procura a uno solo. In caso di rinuncia all’eredità da parte di uno dei chiamati, si allega la relativa documentazione. Per le pratiche gestite da professionisti, l’iter è rapido: identificazione degli eredi, verifica di eventuali gravami, predisposizione dell’atto (accettazione e/o vendita) con firme autenticate e trascrizione al PRA entro 60 giorni, come richiesto dall’art. 94 CdS. Ogni situazione ereditaria può presentare particolarità (testamento, quote, rinunce, vincoli). Per una verifica documentale e i costi aggiornati, vi invitiamo a contattare direttamente il nostro team: valuteremo il caso specifico e predisporremo la pratica corretta.
Sì, è possibile vendere un’auto gravata da fermo amministrativo, ma con cautele importanti. Il fermo amministrativo dei beni mobili registrati è disciplinato dall’art. 86 del D.P.R. 602/1973: il provvedimento non blocca la possibilità di vendere, ma “segue” il veicolo. In pratica, il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) può trascrivere il passaggio di proprietà, mantenendo l’annotazione del fermo. Cosa comporta per venditore e acquirente: - Il veicolo non può circolare finché il fermo non viene cancellato; la circolazione è vietata e comporta sanzioni amministrative e possibili misure accessorie previste dal Codice della Strada. - Non è possibile radiare il veicolo per demolizione o per esportazione finché il fermo è iscritto. - L’onere di estinguere il debito (o di ottenerne la rateizzazione) e di chiedere la cancellazione del fermo al PRA grava su chi detiene l’interesse alla liberazione del bene, spesso l’acquirente se pattuito. Obblighi informativi e responsabilità: se vendi a un privato e non dichiari il fermo, l’acquirente può agire per vizi ai sensi degli artt. 1490-1495 c.c. Se vendi come professionista a un consumatore, la mancata informazione può integrare difetto di conformità ai sensi del Codice del Consumo (artt. 128-135), con diritto a rimedi (riparazione/sostituzione, riduzione del prezzo o risoluzione). È buona prassi indicare espressamente in contratto l’esistenza del fermo e chi sopporterà costi e adempimenti per la cancellazione. Come si rimuove il fermo: occorre pagare il debito o concordarne la rateizzazione con l’ente creditore (di regola Agenzia delle Entrate-Riscossione). Ottenuto il provvedimento di revoca, si presenta la richiesta di cancellazione al PRA con i relativi documenti ed emolumenti. Esempi pratici: - Mario vende l’auto con fermo a Lucia, informandola per iscritto: il PRA trascrive il passaggio, ma Lucia non può circolare finché non ottiene la cancellazione presentando la revoca del fermo. - In fase di permuta, molti operatori possono chiedere la preventiva cancellazione o proporre una valutazione ridotta per coprire i costi di sblocco. Per le pratiche gestite da SCUDERIA 76 SRL possiamo verificare in anticipo la posizione del veicolo e consigliare il percorso più efficiente. Per casi specifici, contattaci: il cliente può verificare gli aggiornamenti normativi o contattare SCUDERIA 76 SRL per dettagli attuali sulla procedura e sui costi.
In linea generale, l’utilizzatore non può “vendere” un’auto in leasing perché la proprietà del veicolo rimane alla società di leasing fino all’eventuale riscatto finale. La vendita, infatti, trasferisce la proprietà (art. 1470 c.c.) e non si possono trasferire diritti che non si hanno. Questo non significa che non si possa uscire dal leasing o trasferirne l’utilizzo: esistono soluzioni legittime, tutte subordinate al consenso scritto della società di leasing. Le principali opzioni sono: - Cessione del contratto di leasing (subentro): è il trasferimento a un terzo della tua posizione contrattuale, con consenso del lessor, ai sensi dell’art. 1406 c.c. Il nuovo utilizzatore prosegue con i canoni e il riscatto alle condizioni approvate dal lessor. Sono previsti istruttoria creditizia, eventuale perizia, costi di subentro e aggiornamento dei documenti di circolazione/registri ai sensi dell’art. 94 Codice della Strada. - Riscatto ed estinzione: puoi estinguere il leasing, pagare il valore di riscatto e gli eventuali oneri/penali previsti dal contratto; diventi proprietario e, solo a quel punto, puoi vendere liberamente il veicolo a terzi con il normale passaggio di proprietà presso ACI/PRA (imposta provinciale di trascrizione, emolumenti e aggiornamento del documento di circolazione ex art. 94 CdS). - Rientro/permuta mediata dal dealer: alcuni dealer coordinano il ritiro del veicolo concordando con la società di leasing il conteggio di estinzione. In pratica, il veicolo viene restituito/estinto o il contratto trasferito secondo le regole del lessor; non si tratta di una vendita diretta da parte dell’utilizzatore. Esempi pratici: - Se un privato vuole “vendere” l’auto a metà leasing a un conoscente, la via corretta è la cessione del contratto: il conoscente chiede il subentro; la società di leasing valuta il merito creditizio, autorizza e si aggiornano i documenti. - Se desideri sostituire l’auto, il dealer può stimare il valore, richiedere il conteggio di estinzione e, se conviene, procedere al riscatto e successiva vendita o a una cessione del contratto, spiegandoti costi e tempi. Per le pratiche gestite da SCUDERIA 76 SRL è sempre richiesto il preventivo assenso della società di leasing e il rispetto delle procedure ACI/Motorizzazione previste dall’art. 94 CdS. Condizioni economiche (penali, spese di subentro, IVA sul riscatto) variano in base al contratto. Il cliente può verificare gli aggiornamenti normativi o contattare SCUDERIA 76 SRL per dettagli attuali e una verifica del proprio caso specifico.
Sì, l’offerta preliminare può essere aggiornata dopo la perizia tecnica e la verifica documentale del veicolo, quando la stima iniziale è stata formulata su autodichiarazioni, foto o dati non ancora riscontrati. Fino alla firma del contratto di ritiro/permuta o di acquisto con prezzo definito, si è nella fase precontrattuale: l’accordo si perfeziona solo con l’accettazione conforme (art. 1326 c.c.) e deve essere condotto in buona fede e trasparenza (art. 1337 c.c.; pratiche commerciali corrette ai sensi del D.Lgs 206/2005, artt. 20-27). In concreto, la proposta può variare, se previsto dalla proposta stessa (es. clausola “salvo verifica/perizia”), quando emergono elementi diversi da quanto dichiarato o costi non considerati, quali: - Danni, riparazioni strutturali o usura anomala; chilometraggio incongruente rispetto alle diagnosi; dotazioni/optional mancanti. - Interventi necessari per messa in sicurezza o conformità (tagliandi omessi, pneumatici usurati, sistemi di sicurezza). - Esiti delle verifiche al PRA/ACI: fermi amministrativi (art. 86 D.P.R. 602/1973), ipoteche/privilegi, pignoramenti, o riserva di proprietà (art. 1523 c.c.), nonché incongruenze tra telaio, libretto e anagrafiche. - Documentazione incompleta (doppie chiavi, libretto service, manuali) o costi vivi di regolarizzazione. Una volta sottoscritto il contratto con prezzo di ritiro/permuta indicato, il corrispettivo non può essere modificato unilateralmente, salvo condizioni sospensive o risolutive espressamente pattuite (ad es. esito perizia/visure) o nell’ipotesi di dichiarazioni mendaci o dolo. In ogni caso, eventuali adeguamenti devono essere motivati e documentati, e resi noti al cliente prima della firma definitiva. Esempi pratici: - Se il veicolo è stato dichiarato con 80.000 km ma la diagnosi certifica 120.000 km, l’offerta può essere rivista per riflettere il diverso stato d’uso e i maggiori interventi necessari. - Se dalla visura PRA emerge un fermo amministrativo, l’offerta può essere sospesa o ridotta tenendo conto dei costi e delle procedure di cancellazione. Per le pratiche gestite da SCUDERIA 76 SRL, l’esito della perizia e delle visure PRA viene condiviso in forma chiara prima della conclusione, così che il cliente possa decidere in modo informato. Le norme richiamate sono consolidate, ma il cliente può verificare eventuali aggiornamenti normativi o contattare direttamente il nostro team per dettagli attuali e per valutazioni specifiche del proprio caso.
Se decidi di non accettare l’offerta, non si conclude alcun contratto e non sorgono obblighi a tuo carico. In termini giuridici, il contratto si perfeziona solo con l’accettazione dell’offerta (art. 1326 c.c.); senza accettazione, l’offerta rimane priva di effetti vincolanti e può essere revocata o decadere alla scadenza indicata (art. 1328 c.c.). Di norma, la valutazione del veicolo è gratuita e senza impegno. Restano esclusi solo eventuali servizi aggiuntivi espressamente richiesti e accettati (es. perizia tecnica approfondita, ritiro a domicilio, avvio di pratiche amministrative) che, se pattuiti, potrebbero prevedere costi. In assenza di tali accordi specifici, non sono dovute penali né corrispettivi, e non hai alcun obbligo di vendita o permuta. Attenzione: se avessi già sottoscritto documenti che prevedono obblighi (ad es. un incarico a vendere, una proposta con caparra o un servizio a pagamento), troveranno applicazione le relative condizioni contrattuali e le norme del Codice Civile su caparra e risoluzione. In caso di dubbi, verifica sempre quanto firmato prima di rinunciare all’offerta. Esempi pratici: - Hai richiesto una valutazione in salone, ricevi un’offerta valida 7 giorni e decidi di non accettare. Alla scadenza indicata l’offerta decade automaticamente: non devi fare nulla e non sono dovuti importi. - Chiedi un ritiro a domicilio con perizia tecnica e costi vivi concordati per l’uscita del perito. Se poi non accetti l’offerta, la valutazione resta senza impegno, ma i costi per il servizio aggiuntivo, se espressamente approvati prima, possono restare a tuo carico. Privacy: i tuoi dati saranno trattati nel rispetto del Reg. (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs 196/2003, come aggiornato. Puoi chiedere l’accesso, la cancellazione o la limitazione del trattamento secondo la normativa vigente. Per le pratiche gestite da SCUDERIA 76 SRL, troverai sempre indicati per iscritto validità dell’offerta, eventuali servizi opzionali e relativi costi. La normativa richiamata è consolidata; in caso di aggiornamenti o casistiche particolari, il cliente può verificare gli aggiornamenti normativi o contattare direttamente il nostro team per dettagli attuali. Per situazioni specifiche o documentazione già firmata, ti invitiamo a contattare il concessionario: valuteremo insieme il tuo caso e i prossimi passi più appropriati.
Vendere la tua auto a un concessionario significa avere un processo chiaro, tracciabile e nel rispetto delle norme. Con noi hai una valutazione trasparente, pratiche curate da professionisti e pagamenti sicuri, nel pieno rispetto della legge. Cosa facciamo per te - Valutazione professionale: partiamo da una stima preliminare (anche online) e confermiamo il valore dopo perizia in sede, prova su strada e verifica documentale. Effettuiamo controlli su eventuali gravami (fermi amministrativi ex art. 86 DPR 602/1973, ipoteche, leasing) e sulla corrispondenza dei numeri di telaio/documenti. - Pratiche senza pensieri: gestiamo il passaggio di proprietà tramite Sportello Telematico dell’Automobilista (ACI/PRA). L’atto di vendita viene sottoscritto con firma autenticata e la trascrizione al PRA viene curata nei termini di legge (art. 94 Codice della Strada: 60 giorni). In caso di cointestazione, sono necessarie le firme di tutti gli intestatari. - Pagamenti tracciabili e sicuri: saldo con strumenti tracciati (es. bonifico bancario o altro mezzo concordato), nel rispetto dei limiti all’uso del contante e degli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa antiriciclaggio (D.Lgs 231/2007). Le tempistiche di accredito dipendono dal completamento delle verifiche tecniche e documentali e dall’istituto bancario. - Tutela dei dati: i tuoi dati sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs 196/2003, per finalità connesse alla valutazione, alla compravendita e all’espletamento delle pratiche ACI/PRA. - Logistica flessibile: ritiro del veicolo su appuntamento presso la nostra sede; eventuali ritiri a domicilio possono essere concordati, ove disponibili, e regolati contrattualmente. Esempi pratici - Caso standard: porti auto e documenti (carta di circolazione, documento d’identità, certificato di proprietà digitale), effettuiamo la perizia e, una volta firmato l’atto, procediamo al saldo con bonifico tracciato e all’avvio immediato delle pratiche di trascrizione. - Auto cointestata: ti aiutiamo a pianificare la firma di tutti i cointestatari e, dopo la verifica di eventuali vincoli, completiamo la vendita e la trascrizione al PRA entro i termini di legge. Per le pratiche gestite da SCUDERIA 76 SRL, l’obiettivo è offrirti un processo corretto, rapido e conforme alle norme, evitando rischi di contestazioni future (es. multe notificate all’intestatario prima della trascrizione). Le regole su limiti al contante e adempimenti possono aggiornarsi: il cliente può verificare gli aggiornamenti normativi o contattare SCUDERIA 76 SRL per dettagli attuali e un preventivo operativo personalizzato.
L'acquisto di un'auto usata richiede documenti riferiti al veicolo, all'acquirente e — quando il venditore è privato — anche al venditore. La disciplina amministrativa è contenuta principalmente negli art. 93 e 94 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) e nel D.P.R. 19 settembre 2000 n. 358 (Regolamento del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà). Documenti del veicolo: - Carta di circolazione del veicolo, oggi sostituita per i veicoli immatricolati o trasferiti dal 1° gennaio 2020 dal Documento Unico di Circolazione e di Proprietà (DU), introdotto dal D.Lgs. 29 maggio 2017 n. 98 e operativo dal 2020 (D.M. 19 luglio 2019). Il DU sostituisce la vecchia carta di circolazione e il certificato di proprietà (CDP) cartaceo, riunendo in un unico documento i dati tecnici e il regime giuridico del veicolo. - Per veicoli immatricolati prima del 2020 e mai trasferiti dopo tale data: carta di circolazione + certificato di proprietà cartaceo o digitale (CDPD). - Certificato di idoneità alla circolazione (revisione periodica) in corso di validità ai sensi dell'art. 80 Codice della Strada. - Eventuale copia del libretto di manutenzione e fatture dei tagliandi, per verifica della storia del veicolo. Documenti dell'acquirente: - Documento d'identità in corso di validità. - Codice fiscale. - Per le persone giuridiche: visura camerale e documento del legale rappresentante. Documenti del venditore (rilevanti se la vendita è tra privati): - Documento d'identità e codice fiscale. - Atto di vendita o dichiarazione di vendita con firma autenticata da pubblico ufficiale (notaio, sportello telematico ACI/STA, ufficio comunale autorizzato), come previsto dall'art. 7 della legge 27 ottobre 1957 n. 1116 ai fini della trascrizione al PRA. Quando il venditore è un concessionario, l'autenticazione è gestita dal dealer attraverso lo Sportello Telematico dell'Automobilista (STA) ai sensi del D.P.R. 358/2000. Adempimenti post-vendita: il passaggio di proprietà deve essere richiesto entro 60 giorni dall'autentica della firma del venditore (art. 94, comma 1, Codice della Strada e art. 6 D.P.R. 358/2000), con pagamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT, art. 56 D.Lgs. 446/97) e degli emolumenti ACI/Motorizzazione. La vendita da concessionario a consumatore è inoltre accompagnata dalla garanzia legale di conformità (art. 128-135 D.Lgs. 206/2005). Aggiornato a 2026; testi vigenti su www.normattiva.it; modulistica e procedure su www.ilportaledellautomobilista.it e www.aci.it. Il caso specifico richiede valutazione: consulta il tuo dealer.
Bollo auto e superbollo sono due tributi distinti che colpiscono lo stesso veicolo con presupposti e modalità di calcolo differenti. Bollo auto (tassa automobilistica). Tributo regionale di possesso, dovuto annualmente per il solo fatto della proprietà o della disponibilità giuridica del veicolo iscritto al PRA, indipendentemente dalla circolazione. Disciplina di base: D.P.R. 5 febbraio 1953 n. 39 (Testo Unico delle tasse automobilistiche) e successive modifiche; legge 27 dicembre 1997 n. 449 e D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 hanno trasferito il gettito alle Regioni a statuto ordinario, che hanno potestà di variare le tariffe entro i limiti di legge. La base imponibile è la potenza effettiva del veicolo espressa in kilowatt (kW); il calcolo applica un importo per kW differenziato in funzione della classe ambientale (Euro 0-1-2-3-4-5-6) secondo la classificazione del Reg. UE 2018/858 e delle direttive di omologazione precedenti. Le aliquote correnti sono pubblicate sul sito www.aci.it (sezione "Servizi > Bollo auto") e su quelli regionali. Superbollo (addizionale erariale alla tassa automobilistica). Introdotto dall'art. 23, comma 21, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 (convertito in legge 15 luglio 2011 n. 111) e modificato dall'art. 16, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 (decreto "Salva Italia", convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214). È un'addizionale erariale (gettito allo Stato, non alle Regioni) dovuta esclusivamente per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo con potenza superiore a 185 kW. L'importo è di 20 euro per ogni kW eccedente la soglia dei 185 kW, ridotto rispettivamente al 60%, 30% e 15% dopo che siano trascorsi 5, 10 e 15 anni dalla data di costruzione del veicolo, fino a estinzione dopo 20 anni. Differenze chiave: - Soggetto attivo: bollo → Regione; superbollo → Stato (Erario). - Soglia: bollo → tutti i veicoli; superbollo → solo > 185 kW. - Base di calcolo: bollo → kW × tariffa regionale per classe ambientale; superbollo → 20 €/kW eccedente 185, con riduzioni temporali. - I due tributi si sommano per i veicoli sopra soglia. Aggiornato a 2026; testi vigenti su www.normattiva.it; tariffe correnti su www.aci.it e portali regionali. Il caso specifico richiede valutazione: consulta il tuo dealer.
Finanziamento
Il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) è l'indicatore sintetico del costo totale del credito al consumo, espresso in percentuale annua sull'importo finanziato. È disciplinato dagli art. 121 e 123 del TUB (D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385) e dalle "Disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" della Banca d'Italia (sezione VII, credito ai consumatori). A differenza del TAN (Tasso Annuo Nominale), che misura il solo interesse, il TAEG include — secondo l'art. 121, comma 2, TUB — tutti i costi obbligatori del finanziamento sostenuti dal consumatore: interessi, spese di istruttoria, spese di incasso rata, imposta di bollo, costi assicurativi quando l'adesione è condizione necessaria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte. Sono esclusi gli oneri notarili e le penali per inadempimento. Il calcolo è effettuato secondo la formula matematica di equivalenza finanziaria definita nell'Allegato 5B alle Disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia, recepimento della Direttiva 2008/48/CE: il TAEG è il tasso che rende uguale, su base annua, il valore attuale dell'importo finanziato e il valore attuale di tutti i pagamenti dovuti dal consumatore. Il TAEG è un dato di confronto: a parità di importo e durata, il finanziamento con TAEG inferiore costa meno complessivamente. Il valore deve essere obbligatoriamente indicato nei documenti precontrattuali SECCI (Standard European Consumer Credit Information) e nel contratto, ai sensi dell'art. 124 TUB. Aggiornato a 2026; la disciplina è verificabile su www.bancaditalia.it (sezione "Vigilanza > Normativa > Trasparenza"). Il caso specifico richiede valutazione: consulta il tuo dealer.
Garanzie
La garanzia legale di conformità si applica anche alla compravendita di veicoli usati quando il venditore è un professionista (concessionario o rivenditore) e l'acquirente è un consumatore. È disciplinata dagli art. 128-135 del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206), come modificato dal D.Lgs. 4 novembre 2021 n. 170 in recepimento della Direttiva UE 2019/771. Durata: 24 mesi dalla consegna del bene (art. 133, comma 1, Cod. Cons.). Per l'usato, art. 134, comma 2, consente al venditore e al consumatore di concordare contrattualmente una durata non inferiore a 12 mesi. La pattuizione deve essere espressa per iscritto. Oggetto: il venditore risponde dei difetti di conformità esistenti al momento della consegna che si manifestano entro il termine di garanzia (art. 129 Cod. Cons.). Per "difetto di conformità" si intende il bene non idoneo all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo, non conforme alla descrizione, privo delle qualità ordinarie e prestazioni abituali. L'art. 135, comma 1, prevede una presunzione: i difetti manifestatisi entro 12 mesi dalla consegna si presumono esistenti al momento della consegna, salvo prova contraria del venditore o incompatibilità con la natura del bene. Rimedi: art. 135-bis prevede gerarchia di rimedi — riparazione o sostituzione (rimedi primari) senza spese per il consumatore; riduzione del prezzo o risoluzione del contratto (rimedi secondari) nei casi previsti. La sostituzione di un'auto usata è spesso impossibile o sproporzionata: il rimedio tipico è la riparazione. Esclusioni: usura normale, danni da uso improprio, manomissioni, difetti noti al consumatore al momento dell'acquisto e a lui dichiarati per iscritto (art. 129, comma 4, Cod. Cons.). La garanzia legale è distinta e si aggiunge a eventuali garanzie commerciali aggiuntive offerte dal venditore o dal produttore (art. 133-bis Cod. Cons.). Aggiornato a 2026; testo aggiornato del Codice del Consumo su www.normattiva.it. Il caso specifico richiede valutazione: consulta il tuo dealer.
